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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 273/2023 in data 12 dicembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 273/2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione civile, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta elettronica o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, considerata la notificazione della sentenza al domicilio digitale ministeriale il 2 febbraio 2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, poiché il giudicato civile era stato notificato al Ministero, il termine di 120 giorni per l’adempimento era scaduto e l’Amministrazione non aveva contestato l’omessa esecuzione. Tuttavia, nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva versato quanto dovuto. Il pagamento ha determinato la sopraggiunta soddisfazione della pretesa e, quindi, la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, con liquidazione di 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici [un termine di] centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale consente di ritenere maturato il presupposto temporale per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di pagamento da essa derivanti.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il presupposto temporale per l’esecuzione coattiva del provvedimento giurisdizionale matura, in base all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato, la pretesa azionata si estingue e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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