Cassazione Civile, Ordinanza n. 34527/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un lavoratore alla pensione di anzianità e dalla conseguente declaratoria di insussistenza dell’indebito richiesto dall’ente previdenziale per le somme già erogate. In fatto, il lavoratore aveva cessato formalmente il rapporto di lavoro il 20 gennaio 2008, aveva presentato domanda di pensione il giorno successivo e risultava riassunto dal medesimo datore di lavoro dal 1 febbraio 2008, con le stesse mansioni e alle stesse condizioni. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente tale soluzione di continuità, senza bisogno di un intervallo minimo tra cessazione e riassunzione, anche in coerenza con una circolare dell’ente e una nota ministeriale. Con l’unico motivo di ricorso l’ente previdenziale ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, e del d.lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6, sostenendo che al momento della domanda fosse richiesto anche il requisito dell’effettiva inoccupazione e che la mera formale cessazione seguita da immediata riassunzione presso lo stesso datore, alle stesse condizioni, celasse una cessazione solo apparente. L’ente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale. Ha affermato che, pur essendo stato ammesso il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente, il diritto al trattamento matura solo se, al momento della domanda, il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato. Ha ritenuto che la riassunzione immediata del lavoratore presso lo stesso datore, alle medesime condizioni, integri una presunzione semplice di simulazione della cessazione, superabile solo con specifici elementi contrari. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché verifichi se il successivo rapporto di lavoro fosse realmente novativo o meno. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22
Il diritto alla pensione di anzianità richiede, oltre all’anzianità contributiva, la cessazione effettiva del rapporto di lavoro al momento della domanda; il requisito della cessazione è indefettibile e funzionale alla finalità previdenziale della prestazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10, comma 6
La pensione di anzianità è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e non può essere erogata se il lavoratore continua a svolgere attività dipendente; il successivo regime di cumulo non elimina il requisito genetico della cessazione.
L. 30 dicembre 2000, n. 388, art. 72
La disciplina del cumulo con redditi da lavoro autonomo è richiamata per confermare, in via sistematica, la persistente rilevanza del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente ai fini dell’accesso alla prestazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, commi 7 e 8
La Corte richiama tali disposizioni per sottolineare che il requisito della cessazione del rapporto di lavoro è stato esteso anche alla pensione di vecchiaia.
art. 38 Cost.
La cessazione dell’attività lavorativa è letta come presunzione di bisogno, che giustifica l’erogazione della prestazione previdenziale; la prosecuzione del lavoro esclude tale presupposto.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, perché non vi è omogeneità tra la disciplina della cessazione del rapporto quale presupposto per conseguire la pensione e quella del cumulo tra pensione e redditi dopo il pensionamento.
Massime di principio
- Il regime di cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro non elimina il requisito costitutivo dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro al momento della domanda di pensione.
- Quando la riassunzione intervenga immediatamente dopo la cessazione, presso lo stesso datore di lavoro e alle medesime condizioni, può operare una presunzione semplice di simulazione della cessazione, quale indice della mancanza del presupposto pensionistico.
- La presunzione di simulazione della cessazione del rapporto può essere superata solo mediante elementi concreti e plurimi che dimostrino il carattere realmente novativo del nuovo rapporto di lavoro; non è sufficiente il solo dato di un intervallo temporale minimo.
- Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro è funzionale alla ratio previdenziale della pensione di anzianità, intesa come prestazione collegata a una situazione di bisogno che viene meno se l’attività lavorativa subordinata prosegue senza soluzione effettiva di continuità.
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