Sentenza n. 714/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto della Questura di Bari del-OMISSIS- luglio 2025, Cat. -OMISSIS-/Imm./n-OMISSIS-/P.S., notificato il 19 gennaio 2026, avente ad oggetto il rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro stagionale richiesto dall’odierno ricorrente con Kit Postale Assicurata n. -OMISSIS- del 22.02.2024; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. rifiuto permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e del relativo visto, aveva presentato il 22 febbraio 2024 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dopo avere sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. La Questura di Bari ha respinto la domanda con provvedimento adottato circa diciotto mesi dopo, ritenendo che il richiedente non avesse chiesto la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato e avesse superato il periodo massimo di permanenza di nove mesi. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento. Ha sostenuto di non avere potuto chiedere la conversione di un permesso stagionale che non gli era mai stato rilasciato e che il superamento del periodo di permanenza era dipeso dal ritardo dell’amministrazione nel trattare la domanda. La Questura ha eccepito l’infondatezza del ricorso, prospettando anche l’impossibilità tecnica di rilasciare un titolo con efficacia riferita a un periodo già trascorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Ha ritenuto dimostrati i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale, considerato il nulla osta, il visto d’ingresso, la domanda tempestivamente presentata e l’attività lavorativa stagionale svolta. Il diniego è stato giudicato viziato da difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, poiché l’amministrazione ha fatto ricadere sul ricorrente il superamento del periodo massimo di permanenza e la mancata conversione del titolo, sebbene tali circostanze fossero collegate al ritardo della Questura, che aveva trattato la domanda dopo circa diciotto mesi. Il giudice ha affermato che il ricorrente non poteva essere onerato della conversione di un permesso mai rilasciato e che l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il titolo ora per allora, al fine di tutelare l’interesse concreto e attuale del richiedente anche rispetto all’eventuale rinnovo o conversione. Le difficoltà tecniche del sistema informatico non possono impedire la tutela della posizione giuridica riconosciuta. L’amministrazione dovrà individuare le modalità amministrative e tecniche congrue per dare esecuzione alla sentenza; il permesso dovrà comunque considerarsi scaduto al termine del periodo di soggiorno autorizzato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale; nel caso concreto, la presenza del nulla osta, del visto e della domanda tempestiva integrava i presupposti per il rilascio del titolo.
art. 3, par. 1, lett. b), direttiva 2014/36/UE
«lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro
La definizione europea conferma la riconducibilità della situazione del ricorrente al lavoro stagionale, in presenza di soggiorno legale e temporaneo, attività soggetta al ritmo delle stagioni e contratto a tempo determinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando uno straniero abbia presentato tempestivamente domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e risultino integrati i relativi presupposti, il successivo decorso del periodo massimo di permanenza non giustifica il diniego se tale decorso è dipeso dal ritardo dell’amministrazione nel trattare la domanda.
- L’amministrazione non può imputare al richiedente la mancata conversione di un permesso di soggiorno stagionale che non sia mai stato rilasciato per effetto dell’inerzia o del ritardo dell’amministrazione stessa.
- In presenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo, l’amministrazione deve assicurare una tutela effettiva anche mediante il rilascio del permesso di soggiorno ora per allora, pur dando atto che il titolo è ormai scaduto quanto alla sua efficacia temporale.
- Mere difficoltà tecniche del sistema informatico o delle procedure amministrative non possono impedire l’adozione delle misure necessarie a dare tutela a una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dal giudice.
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