Sentenza n. 5742/2026 - Roma, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma - sez. lavoro, n. 6591/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza esecutiva del Tribunale civile di Roma, sez. lavoro, n. 6591/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, sez. lavoro, n. 6591/2025, passata in giudicato, sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse adempiuto alla statuizione di condanna contenuta nel titolo. Il Ministero si è costituito solo formalmente. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di inammissibilità, poiché il ricorrente non aveva fornito prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale notificazione è necessaria per dimostrare il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni entro il quale le amministrazioni devono completare le procedure di pagamento. Il ricorrente non ha prodotto la prova della notificazione presso la sede reale dell'amministrazione; la mera deduzione generica dell'avvenuta notifica non è stata ritenuta sufficiente e non è stato applicato il principio di non contestazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso per ottemperanza inammissibile. L'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 impone, per i provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro, un termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione. Nel giudizio di ottemperanza il creditore deve provare l'avvenuta notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione, così da consentire al giudice di verificare il decorso del termine. L'onere probatorio grava sulla parte ricorrente e non può essere supplito dai poteri istruttori del giudice, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a. Né è sufficiente la non contestazione, poiché la generica affermazione dell'avvenuta notifica non dimostra il rispetto delle specifiche modalità prescritte dalla legge. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
La disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza e impone al creditore di provare la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
L'onere di provare la notificazione del titolo esecutivo grava sulla parte che propone il ricorso per ottemperanza; tale onere non può essere supplito dai poteri istruttori del giudice.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile causa di inammissibilità del ricorso relativa alla mancata prova della notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo che impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, il creditore deve dimostrare la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La prova della notificazione del titolo esecutivo costituisce un onere della parte ricorrente e non può essere acquisita d'ufficio o supplita mediante i poteri istruttori del giudice, poiché riguarda un fatto posto a fondamento della domanda e nella disponibilità della parte.
- La mera affermazione generica dell'avvenuta notificazione del titolo non è sufficiente a dimostrare il rispetto delle specifiche modalità richieste dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; non è quindi applicabile il principio di non contestazione in assenza di prova documentale idonea.
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