Sentenza n. 3647/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha domandato inoltre che fosse ordinato all'Amministrazione di provvedere e che fosse previamente nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il ricorso è fondato sull'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza, sul decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini speciali stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l'Amministrazione deve verificare entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la completezza della documentazione e comunicarne l'esito, richiedendo, se necessario, le integrazioni; deve poi adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della procedura né ha contestato le allegazioni della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento, rilevando che la ricorrente era titolare di una posizione giuridica idonea a fondare l'obbligo di provvedere e che i termini normativi erano scaduti. L'assenza di deduzioni dell'Amministrazione è stata valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. come non contestazione delle allegazioni della ricorrente. Il Ministero è stato quindi ordinato a verificare e comunicare entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza la completezza della documentazione, oppure a richiedere nello stesso termine le integrazioni necessarie, e a decidere definitivamente sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il giudice ha nominato sin d'ora, in caso di perdurante inerzia, il dirigente generale preposto alla direzione competente quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere nei medesimi termini. L'Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 sul riconoscimento dei titoli stranieri. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere, consente di accertare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare e comunicare entro trenta giorni la completezza della documentazione relativa alla domanda di riconoscimento, oppure richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione delle allegazioni relative all'inerzia è stata valutata come non contestazione.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- In presenza di un'istanza di un privato relativa a un procedimento per il quale l'Amministrazione ha un obbligo di provvedere, la scadenza del termine generale e dell'eventuale termine speciale previsto dalla disciplina di settore integra il silenzio-inadempimento accertabile dal giudice amministrativo.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarne l'esito, richiedendo nello stesso termine le eventuali integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Quando l'Amministrazione non contesta le allegazioni del ricorrente relative alla propria inerzia e non fornisce chiarimenti sull'esecuzione del procedimento, tale comportamento può essere valutato come non contestazione ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro termini specifici e nominare preventivamente un commissario ad acta, senza compenso e senza facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L'esercizio del potere di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro deve rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi elaborati dall'Adunanza Plenaria in materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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