Sentenza del 06/11/2015 n. 9716 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Validità - Principio di non contestazione ex art.15 c.p.c. - Mancata notificazione degli atti presupposti - Mancata richiesta di chiarimenti e/o informazioni - Prescrizione del credito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA per l'anno 2009, deducendo principalmente la nullità della notificazione per mancanza della data di consegna, la mancata notificazione degli atti presupposti, l'insufficienza delle informazioni contenute nella cartella, la mancata richiesta preventiva di chiarimenti ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 e la prescrizione del credito. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente al vizio di notificazione. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione sostenendo che la contribuente aveva comunque ricevuto la cartella il 30 gennaio 2013 e l'aveva integralmente conosciuta e impugnata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullato la sentenza di primo grado e rigettato o dichiarato inammissibili le censure della contribuente. Ha ritenuto provata la notificazione del 30 gennaio 2013 sulla base delle dichiarazioni non contestate delle parti e della documentazione prodotta da Equitalia. Ha inoltre affermato che la piena conoscenza dell'atto e la sua impugnazione sanano eventuali nullità o irregolarità della notificazione. La cartella, emessa per liquidazione automatizzata dell'IVA sulla base della dichiarazione, non richiedeva la notificazione di ulteriori atti presupposti; conteneva informazioni sufficienti; non era necessaria una richiesta preventiva di chiarimenti in assenza di incertezza nella liquidazione; l'eccezione di prescrizione era generica e comunque infondata, non essendo decorso il termine quinquennale. La cartella ha quindi riacquistato piena validità ed efficacia. La contribuente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese d'appello, da dividere tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, oltre IVA e CPA per Equitalia.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c. e art. 1, comma 2, D.P.R. n. 546/1992
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte costituita.
Nel processo tributario i fatti non contestati, come la data di ricezione della cartella, possono essere considerati provati dal giudice.
Art. 156 c.p.c.
Le forme processuali sono strumentali al raggiungimento dello scopo dell'atto; pertanto, la piena conoscenza dell'atto e la sua impugnazione possono sanare nullità o irregolarità della notificazione.
Art. 14, comma 2, D.P.R. n. 546/1992
L'ente impositore e l'agente della riscossione possono essere litisconsorti necessari quando la controversia riguarda la cartella e le rispettive attività.
Art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 e art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Consentono la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente, senza necessità di ulteriori atti impositivi presupposti nei casi previsti dalla legge.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000
La richiesta preventiva di chiarimenti è necessaria nei casi di incertezza sugli aspetti rilevanti della liquidazione; non opera automaticamente per ogni cartella derivante da controllo automatizzato.
Art. 21-octies legge n. 241/1990
Un vizio procedimentale non comporta l'annullamento del provvedimento se non è dimostrato che, eliminato il vizio, l'amministrazione avrebbe potuto adottare un atto di contenuto diverso.
Art. 1, comma 1, legge n. 156/2005
Per le dichiarazioni presentate dopo il 2004, il termine decadenziale per la riscossione delle somme risultanti dalla liquidazione è stato individuato, nel caso considerato, in tre anni dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Art. 18 D.P.R. n. 546/1992
Il ricorso deve indicare specificamente l'oggetto della domanda e i motivi.
Le eccezioni, compresa quella di prescrizione, devono essere formulate in modo specifico, indicando il termine applicabile, la decorrenza e gli atti eventualmente interruttivi; una mera enunciazione dell'istituto può comportare l'inammissibilità.
Art. 53 e art. 59 D.P.R. n. 546/1992
In appello devono essere coinvolte le parti necessarie; l'omessa notificazione a una parte può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio, soprattutto se la parte si costituisce spontaneamente. La controversia può essere decisa nel merito quando non ricorrono i presupposti per la rimessione al primo giudice.
Art. 1, comma 2, legge n. 241/1990
Il procedimento amministrativo non deve essere aggravato da adempimenti inutili, come la rinnovazione di una notificazione il cui destinatario abbia già avuto piena conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La contestazione della notificazione perde efficacia quando il destinatario dimostra di avere avuto piena conoscenza dell'atto e lo impugna nel merito: la conoscenza effettiva può sanare vizi formali della notifica.
- I fatti dichiarati da una parte e non contestati dall'altra possono essere valorizzati dal giudice come pacifici, anche nel processo tributario.
- Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato della dichiarazione, non è normalmente necessaria la notificazione di un distinto avviso di accertamento, purché la cartella indichi con chiarezza il tributo, l'anno, i dati della liquidazione e le modalità di impugnazione.
- La richiesta preventiva di chiarimenti non è automatica: occorre che vi sia una concreta incertezza sulla liquidazione e il contribuente deve spiegare quali chiarimenti avrebbe fornito e quale esito diverso ne sarebbe derivato.
- Prescrizione e decadenza sono eccezioni diverse e devono essere distinte. Un ricorso tributario deve indicare specificamente il termine invocato, il momento iniziale del computo e l'assenza di atti interruttivi; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.
- La tempestività della riscossione va valutata considerando sia i termini decadenziali speciali sia l'eventuale termine prescrizionale applicabile, oltre agli atti che possono interrompere la prescrizione.
- Quando sono contestati profili riferibili sia all'ente impositore sia all'agente della riscossione, è prudente coinvolgere entrambi nel giudizio, poiché possono avere legittimazione e interesse a difendersi su aspetti diversi.
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