Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza n. 50 del 19 febbraio 2025, RGN. 844/2024, e notificata all'Amministrazione intimata il 27 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza civile definitiva che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica per complessivi 2.000 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Oristano, Sezione Civile-Lavoro-Previdenza e Assistenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, secondo le modalità previste dalla normativa sulla Carta elettronica del docente, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, adempiendo soltanto a tale parte della pronuncia, mentre è rimasto ineseguito il capo relativo al pagamento del capitale riconosciuto. La difesa ministeriale ha dichiarato di aver sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era definitiva e che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto al capo relativo alle spese legali, lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale e dei relativi accessori. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamata quale base normativa del contributo relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando un'Amministrazione non abbia integralmente eseguito una sentenza definitiva, anche se abbia adempiuto soltanto ad alcuni capi della pronuncia.
  • La parziale liquidazione delle spese di lite non determina l'integrale ottemperanza quando resti ineseguito il capo principale relativo al pagamento del capitale riconosciuto dal giudicato, oltre agli accessori dovuti.
  • In caso di persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.