Cassazione Penale, Sentenza n. 19632/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art.587 cod.proc.pen. e degli artt.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., sostenendo che la Corte d'appello, accogliendo il motivo di impugnazione proposto dal coimputato Giuseppe Agnino relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (disposte per reati per i quali mancava la soglia edittale di cui all'art.266 cod.proc.pen.), avrebbe dovuto estendere automaticamente gli effetti di tale accoglimento anche al ricorrente, trattandosi di questione non avente natura esclusivamente personale. Il ricorrente inoltre era intervenuto in appello concordando la pena ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen.; lamentava che l'accoglimento del motivo favorevole al coimputato produceva effetti anche sul suo giudizio e che la Corte di appello non aveva esteso tali effetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, se un motivo di impugnazione non è strettamente personale, il giudice d'appello che lo accoglie deve estenderne gli effetti anche ai coimputati non impugnanti; anche l'imputato che abbia concordato la pena può beneficiare di tale estensione. Ne è conseguito che la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nella parte relativa ai reati di truffa aggravata (art.640, comma finale, nn.2 e 2bis c.p.) la cui prova si era fondata sulle intercettazioni ritenute inutilizzabili. La Corte ha poi rideterminato la pena finale (per i reati residui e secondo l'assetto concordato) in anni due e mesi undici di reclusione e euro 8.000,00 di multa.
Norme richiamate
art.587 cod.proc.pen.
Disciplina l'estensione degli effetti dell'impugnazione; la Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando il motivo di impugnazione non è esclusivamente personale, l'accoglimento deve espandersi ai coimputati non appellanti o che non abbiano partecipato al gravame, impedendo giudicati contrastanti e assicurando l'effetto favorevole agli interessati.
art.599bis cod.proc.pen.
Norma sul patteggiamento in appello; la sentenza rileva che anche chi abbia concordato la pena può beneficiare dell'estensione degli effetti favorevoli disposta in favore del coimputato, non essendo ostativa la rinuncia al motivo non esclusivamente personale.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Criteri di impugnazione per la cassazione: il ricorrente aveva enunciato violazione di legge e omessa motivazione su punti rilevanti; la Corte ha inquadrato il motivo come attinente all'estensione degli effetti dell'impugnazione disciplinata dall'art.587.
art.266 cod.proc.pen.
Riferimento alla soglia edittale per le intercettazioni; il vizio denunciato riguardava intercettazioni disposte in procedimenti per reati che, per assetto edittale, non giustificavano le intercettazioni rilevate come inutilizzabili.
art.640 c.p., comma finale (nn.2 e 2bis)
Reato di truffa con circostanze aggravanti: la parte della condanna relativa a tali capi è stata annullata perché il giudizio di responsabilità era fondato sugli esiti delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili.
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), commi 4 e 6
Norme relative alle sanzioni per reati in materia di stupefacenti; la parte di pena connessa ai capi su stupefacenti è stata mantenuta e utilizzata per la rideterminazione complessiva della pena.
art.620, lett. 1, cod.proc.pen.
Rinvio alla norma che consente al giudice della legittimità di rideterminare la pena nel caso di annullamento parziale senza rinvio; applicata per ricalcolare la pena finale secondo i capi residui e l'accordo tra le parti.
Massime di principio
- Se un motivo di impugnazione proposto da un coimputato riguarda una questione non esclusivamente personale (es. inutilizzabilità di intercettazioni), il suo accoglimento deve estendersi anche agli altri coimputati, a meno che vi sia ragione specifica per escluderlo.
- La rinuncia del singolo imputato a un motivo di appello o la scelta di concordare la pena in appello (patteggiamento) non impedisce che egli benefici dell'estensione in bonam partem degli effetti di un motivo accolto a favore di un altro coimputato.
- Se la decisione di merito fonda la condanna su elementi di prova poi ritenuti inutilizzabili (es. intercettazioni disposte illegittimamente), la Cassazione può annullare senza rinvio la porzione di sentenza interessata dall'illegittimità quando l'irregolarità comprometta il giudizio di responsabilità su quei capi.
- In presenza di annullamento parziale senza rinvio la Corte di legittimità può rideterminare la pena finale in base ai capi residui e agli accordi già intervenuti tra le parti (art.620 cod.proc.pen.).
- Per preservare i propri diritti, un imputato dovrebbe valutare di aderire all'impugnazione del coimputato o proporre per tempo autonomo gravame quando emerga una questione di diritto non esclusivamente personale che potrebbe incidere sulla sua posizione.
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