Sentenza n. 2316/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1509/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a metterle a disposizione la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto perché, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva inizialmente provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 maggio 2026, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva integralmente erogato quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza ottemperanda e che la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta. Non residuava quindi alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, e sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa sostanziale all’attribuzione della Carta docente, già riconosciuta dalla sentenza civile da eseguire.
art. 34 c.p.a.
Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta; il riferimento normativo non è espressamente indicato nel testo, ma la pronuncia applica tale istituto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza ottemperanda, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere perché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta e non residua un’utilità concreta alla prosecuzione del giudizio.
- Quando l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la controversia può essere definita per cessazione della materia del contendere, ma le spese di lite possono essere poste a suo carico in ragione della condotta che ha reso necessario il giudizio.
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