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Interpello

Risposta n. 290 del 22/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli istanti ritengono che il regime sia applicabile anche alle azioni in nuda proprietà conferite senza usufrutto, quando il controllo della conferitaria sia già assicurato dal conferimento delle partecipazioni in piena proprietà; in subordine, ritengono che sia applicabile anche se i nudi proprietari ricevono per convenzione i diritti di voto ai sensi dell’art. 2352 c.c.

Applicazione dell’art. 177, comma 2, TUIR al conferimento di partecipazioni in piena proprietà e nuda proprietà con diritti di voto convenzionali

Il quesito

Gli istanti chiedono se il regime di neutralità indotta ex art. 177, comma 2, TUIR possa applicarsi al conferimento in DELTA Immobiliare delle partecipazioni detenute in DELTA Holding, anche per la quota in nuda proprietà conferita senza contestuale usufrutto, sia nel caso di conferimento congiunto con la piena proprietà sufficiente a far acquisire il controllo, sia nel caso in cui ai nudi proprietari siano attribuiti convenzionalmente i diritti amministrativi ex art. 2352 c.c.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il regime dell’art. 177, comma 2, TUIR richiede che la conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata e che i conferenti ricevano azioni o quote della conferitaria; tuttavia esclude l’applicazione al mero conferimento di nuda proprietà privo del contestuale trasferimento dell’usufrutto, perché tale apporto non attribuisce il diritto di voto e non incrementa il controllo. Ammette invece l’accesso al regime se, alla nuda proprietà, sono contestualmente attribuiti su base convenzionale i diritti di voto.

Conferimento di partecipazioni in piena proprietà e nuda proprietà con diritti di voto convenzionali

L’interpello riguarda l’applicazione del regime di neutralità indotta previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR a una riorganizzazione societaria di gruppo familiare. La questione nasce nell’ambito di un progetto di passaggio generazionale e di razionalizzazione della governance tra una holding industriale-commerciale e una società immobiliare controllata dagli stessi soggetti familiari.

Fattispecie rappresentata

Gli istanti ALFA, BETA e GAMMA sono soci di DELTA S.p.A. ("DELTA Holding"), società non quotata che svolge attività di holding di partecipazioni. La società controlla imprese operanti prevalentemente nella distribuzione di prodotti farmaceutici e medicali. Il capitale sociale di DELTA Holding è pari a 3.000.000 di euro ed è detenuto da persone fisiche non imprenditori.

La partecipazione è strutturata in due componenti:

  • il 90% del capitale sociale è posseduto in piena proprietà dagli istanti, ciascuno per il 30%, con valore fiscale di 15.493,71 euro per ciascuno;
  • il restante 10% è posseduto in nuda proprietà dagli stessi istanti, con ripartizione del 3,34% ad ALFA e del 3,33% a BETA e GAMMA.

Sulle partecipazioni in nuda proprietà gravano diritti di usufrutto detenuti dai genitori EPSILON e ZETA, in parti uguali, per un valore fiscale complessivo di 5.164,56 euro. I diritti di voto sulle azioni sono attualmente attribuiti agli usufruttuari.

Gli stessi soggetti detengono, con la medesima ripartizione di piena proprietà e nuda proprietà/usufrutto, anche l’intero capitale di DELTA Immobiliare S.p.A., società non quotata che gestisce immobili propri. Anche in questa società gli usufruttuari EPSILON e ZETA conservano i diritti di usufrutto nella medesima misura.

Gli istanti chiariscono che tale assetto deriva da donazioni della nuda proprietà effettuate nel 2006 dai genitori in favore dei figli, nell’ambito di un percorso di trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Operazione prospettata

Gli istanti valutano una riorganizzazione per creare una struttura a controllo verticale, collocando la partecipazione di controllo oggi detenuta in DELTA Holding sotto il controllo di DELTA Immobiliare. L’obiettivo è:

  • completare il passaggio generazionale già avviato;
  • rafforzare e accentrate la direzione e coordinamento;
  • unificare la gestione della componente immobiliare e commerciale.

L’operazione consisterebbe nel conferimento congiunto delle partecipazioni detenute in DELTA Holding in DELTA Immobiliare:

  • il 90% in piena proprietà;
  • il 10% in nuda proprietà.

Gli usufruttuari EPSILON e ZETA non conferirebbero alcunché e manterrebbero i diritti di usufrutto sulle partecipazioni in DELTA Holding. Il conferimento sarebbe effettuato, secondo gli istanti, in applicazione dell’art. 177, comma 2, TUIR, con aumento di patrimonio netto della conferitaria pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo alle persone fisiche.

Dopo il conferimento, gli istanti diventerebbero soci in quote paritetiche di DELTA Immobiliare, che assumerebbe il controllo di DELTA Holding; gli ascendenti resterebbero usufruttuari sul 10% delle partecipazioni in DELTA Immobiliare corrispondenti alla nuda proprietà dei figli.

Quesito posto all’Agenzia

Gli istanti chiedono se il regime dell’art. 177, comma 2, TUIR sia applicabile all’operazione descritta, e in particolare se:

  • il conferimento di azioni in nuda proprietà, senza contestuale conferimento dell’usufrutto, possa beneficiare del regime quando, nello stesso atto, il conferimento delle azioni in piena proprietà al 90% consenta già alla conferitaria di acquisire il controllo;
  • il regime possa estendersi alle azioni in nuda proprietà anche quando ai nudi proprietari siano attribuiti convenzionalmente i diritti amministrativi ai sensi dell’art. 2352 c.c., senza trasferimento contestuale dell’usufrutto.

Soluzione interpretativa proposta dai contribuenti

Gli istanti richiamano una precedente risposta a interpello in cui l’Amministrazione aveva ritenuto applicabile il regime di scambio di partecipazioni alle azioni conferite in piena proprietà e in nuda proprietà, escludendo però il conferimento dei soli diritti di usufrutto. Secondo i contribuenti, quel principio andrebbe riferito solo ai casi in cui il contestuale conferimento dell’usufrutto sia necessario per determinare il controllo.

Essi sostengono che la norma abbia funzione agevolativa per i riassetti familiari e che, quando il controllo sia già raggiunto con i conferimenti in piena proprietà, il regime debba applicarsi anche ai conferimenti di nuda proprietà effettuati nello stesso contesto unitario.

Quanto al secondo quesito, gli istanti osservano che il codice civile consente, in deroga alla regola generale, l’attribuzione convenzionale dei diritti amministrativi al nudo proprietario. Pertanto, secondo la loro tesi, il conferimento della nuda proprietà accompagnato dall’attribuzione convenzionale dei diritti di voto consentirebbe alla conferitaria di acquisire il controllo richiesto dall’art. 177, comma 2, TUIR.

Normativa richiamata e criteri interpretativi

L’Agenzia richiama l’art. 177, comma 2, TUIR, secondo cui le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ovvero incrementa la percentuale di controllo in forza di obbligo legale o vincolo statutario, sono valutate in base alla quota corrispondente delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.

L’Amministrazione ribadisce che il regime richiede la compresenza di due presupposti:

  • il conferente deve ricevere azioni o quote della società conferitaria;
  • il conferimento deve consentire alla conferitaria di acquisire o incrementare il controllo della società scambiata.

In mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, il conferimento resta soggetto alle ordinarie regole impositive dell’art. 9 TUIR.

L’Agenzia richiama inoltre il principio già espresso in precedenti risposte secondo cui la norma non impone che la partecipazione idonea a determinare il controllo provenga da un solo socio; il controllo può risultare anche da più conferimenti contestuali, purché l’operazione sia unitaria, uno actu, e abbia ad oggetto una partecipazione idonea a consentire l’acquisizione del controllo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sul primo quesito l’Agenzia non condivide la tesi degli istanti. Precisa che i conferimenti di diritti parziari, come la nuda proprietà priva del diritto di voto, restano esclusi dal regime quando non siano accompagnati, nella medesima operazione, dai diritti complementari necessari a ricostituire la piena proprietà.

Secondo l’Amministrazione:

  • la verifica della riunificazione dei diritti parziari non è necessaria quando si conferiscono partecipazioni in nuda proprietà cui siano associati anche i diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
  • invece, nel caso in esame, il conferimento della sola nuda proprietà del 10% senza usufrutto non consente alla conferitaria di acquisire il controllo, perché tale quota è priva del diritto di voto.

Di conseguenza, anche se il conferimento della piena proprietà del 90% avviene nello stesso atto e già consente il controllo, il conferimento della sola nuda proprietà non integra di per sé il requisito del controllo richiesto dall’art. 177, comma 2, TUIR e resta soggetto alle regole ordinarie dell’art. 9 TUIR.

L’Agenzia, invece, ammette l’applicabilità del regime nel diverso caso in cui il conferimento della nuda proprietà sia accompagnato dal contestuale apporto dei diritti di voto su base convenzionale: in tale ipotesi la conferitaria dispone dei poteri necessari per acquisire o incrementare il controllo, rendendo ammissibile il regime agevolato.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che il regime di neutralità indotta ex art. 177, comma 2, TUIR non si estende automaticamente al conferimento della sola nuda proprietà se essa è priva di diritti di voto e non è accompagnata dall’usufrutto. La mera circostanza che, nello stesso atto, altre partecipazioni in piena proprietà consentano già il controllo non è sufficiente a far rientrare anche la nuda proprietà nel perimetro applicativo della disciplina.

Viceversa, l’operazione può beneficiare del regime se la nuda proprietà è conferita insieme ai diritti di voto attribuiti convenzionalmente, poiché in tal modo il conferimento risulta idoneo a determinare il controllo della società scambiata da parte della conferitaria.

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