Risposta n. 291 del 22/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soluzione corretta è il recupero delle somme al lordo delle ritenute IRPEF già operate, senza necessità di alcuna procedura di rimborso per le ritenute versate all'Erario; gli ex dipendenti potranno poi dedurre l'importo restituito come onere ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, e l'eventuale eccedenza non dedotta potrà essere riportata negli anni successivi o chiesta a rimborso secondo il D.M. 5 aprile 2016.
Somme restituite al soggetto erogatore e recupero delle ritenute IRPEF già versate in anni precedenti
Il quesito
L'Istante chiede se le somme da recuperare agli ex dipendenti debbano essere richieste al lordo o al netto delle ritenute fiscali e, nel secondo caso, quale procedura seguire per ottenere dall'erario l'IRPEF versata come sostituto d'imposta; chiede inoltre se sia possibile offrire agli ex dipendenti la scelta tra restituzione al lordo, con deduzione dell'importo ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, oppure al netto, con rimborso da parte del datore sostituto.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme erogate negli anni 2007-2009 debbano essere recuperate al lordo delle ritenute IRPEF, in linea con la disciplina dell'onere deducibile per somme restituite al soggetto erogatore; non spetta al sostituto alcun recupero dell'IRPEF versata all'Erario. Poiché il rapporto di lavoro è cessato, l'Istante deve rilasciare agli ex dipendenti una dichiarazione delle somme restituite al lordo delle ritenute, così da consentire la deduzione del relativo importo in dichiarazione dei redditi; l'eventuale importo non dedotto può essere portato in deduzione negli anni successivi o chiesto a rimborso dell'imposta corrispondente calcolata con l'aliquota del primo scaglione IRPEF.
Somme restituite al soggetto erogatore e recupero delle ritenute IRPEF
L'interpello riguarda il trattamento fiscale delle somme che un datore di lavoro deve recuperare da ex dipendenti, a seguito di sentenza favorevole, dopo averle erogate in esecuzione di una precedente sentenza di primo grado. Il tema centrale è se il recupero debba avvenire al lordo o al netto delle ritenute fiscali già operate e versate all'Erario.
Fattispecie e contesto
L'Istante rappresenta di aver corrisposto agli ex dipendenti somme negli anni 2007-2009 in esecuzione della sentenza di primo grado. A seguito di successiva sentenza favorevole, deve ora recuperare tali importi. Il rapporto di lavoro, nel frattempo, è cessato.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede:
- se le somme debbano essere richieste agli ex dipendenti al lordo o al netto delle ritenute IRPEF;
- nel caso di recupero al netto, quale procedura seguire per recuperare dall'Erario l'IRPEF versata a suo tempo come sostituto d'imposta;
- se sia possibile prospettare agli interessati due alternative:
- restituzione al lordo, con possibilità per gli ex dipendenti di recuperare l'IRPEF tramite l'onere deducibile ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, indicando in dichiarazione i redditi la somma delle ritenute effettuate in anni precedenti come somme restituite al soggetto erogatore;
- restituzione al netto, con richiesta dell'IRPEF da parte dell'Istante all'Erario.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L'Istante ritiene di poter offrire agli ex dipendenti entrambe le soluzioni alternative, lasciando a questi ultimi la scelta tra restituzione al lordo o al netto.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia richiama l'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, che consente la deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti. La norma prevede inoltre che l'eventuale importo non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione possa essere dedotto nei periodi successivi oppure rimborsato secondo modalità definite con decreto ministeriale.
Vengono richiamati anche:
- la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che spiega la ratio dell'onere deducibile;
- la risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005;
- la risoluzione n. 71/E del 28 febbraio 2008, secondo cui il recupero delle somme a suo tempo erogate avviene al lordo delle imposte versate dall'ente erogatore in qualità di sostituto.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia conferma che il recupero deve avvenire al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di pagamento. Non è quindi necessario alcun procedimento per recuperare dall'Erario le ritenute già versate dal sostituto d'imposta.
Poiché il rapporto di lavoro è cessato, l'Istante deve rilasciare agli ex dipendenti un'apposita dichiarazione che attesti la restituzione delle somme al lordo delle ritenute IRPEF, così da consentire agli stessi di utilizzare in dichiarazione dei redditi l'onere deducibile previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR.
L'Agenzia precisa inoltre che tale onere corrisponde all'importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite, e non all'importo delle ritenute operate al momento del pagamento.
Effetti per gli ex dipendenti
Se l'importo restituito non è dedotto integralmente nel periodo d'imposta della restituzione:
- la quota residua può essere dedotta nei periodi d'imposta successivi;
- in alternativa, l'ex dipendente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente alla parte non dedotta, determinata applicando l'aliquota del primo scaglione IRPEF di cui all'art. 11 TUIR, secondo le modalità del D.M. 5 aprile 2016.
Conclusioni operative
La soluzione dell'Agenzia esclude la possibilità di far scegliere al lavoratore un recupero al netto delle ritenute con rimborso da parte del datore di lavoro. Il recupero deve essere effettuato al lordo; il sostituto non recupera l'IRPEF versata, ma rilascia la certificazione necessaria affinché l'ex dipendente possa avvalersi della deduzione o dell'eventuale rimborso nei limiti previsti dalla normativa.
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