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Interpello

Risposta n. 289 del 22/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che i compensi possano essere ricondotti ai redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, poiché percepiti in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni.

Trattamento fiscale dei compensi per collaudo tecnico-amministrativo svolto da un dipendente pubblico per conto di un'altra amministrazione

Il quesito

L'ente pubblico istante chiede se i compensi corrisposti a un dipendente di altra amministrazione per l'incarico di componente della commissione di collaudo debbano essere qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR oppure come redditi per prestazioni occasionali.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate conclude che i compensi, poiché corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente, costituiscono redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR. Esclude la qualificazione come redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), richiamando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e la prassi secondo cui, se la prestazione è collegata ai compiti istituzionali del dipendente, non integra collaborazione coordinata e continuativa.

Compensi per collaudo tecnico-amministrativo svolto da dipendente pubblico di altra amministrazione

L’interpello riguarda la qualificazione fiscale dei compensi erogati da un ente pubblico non economico a un dipendente di un’altra pubblica amministrazione, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo di infrastrutture ai sensi della normativa sui contratti pubblici. La questione nasce dal fatto che l’incarico è stato conferito con autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, in quanto attività esterna occasionale e compatibile con lo status di pubblico dipendente.

Fattispecie e contesto dell’incarico

L’istante riferisce di aver affidato, con decreto del Presidente, un incarico di componente di commissione di collaudo a un dipendente di altra amministrazione pubblica, autorizzato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico riguarda funzioni di collaudo tecnico-amministrativo di infrastrutture che devono essere verificate da apposite commissioni in conformità all’art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016.

L’istante evidenzia che:

  • l’incarico di componente di commissione può essere attribuito a soggetti appartenenti a diverse categorie professionali, quali architetti, ingegneri, esperti contabili, giudici;
  • l’attività si svolge in più periodi d’imposta, con diverse sedute di commissione;
  • il compenso è erogato secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina anche il versamento del 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Quesito del contribuente

L’ente chiede se gli emolumenti corrisposti al dipendente pubblico debbano essere qualificati come:

  • redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, in quanto somme percepite in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni; oppure
  • redditi per prestazioni occasionali.

Il dubbio è alimentato anche dalle indicazioni rese dall’amministrazione di appartenenza, secondo cui l’incarico deve essere saltuario, occasionale, privo di vincoli di subordinazione e senza profili di conflitto di interesse con l’attività istituzionale.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante sostiene che i compensi vadano ricondotti ai redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, poiché si tratta di somme percepite a qualunque titolo nel periodo d’imposta in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in particolare l’art. 50 del TUIR, che include tra i redditi assimilati al lavoro dipendente:

  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, con esclusione di quelli da riversare al datore di lavoro o allo Stato per legge, ai sensi della lett. b);
  • le somme e i valori percepiti in relazione alla partecipazione a collegi e commissioni, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, ai sensi della lett. c-bis).

L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che ha chiarito che i compensi percepiti da soggetti diversi dal datore di lavoro, a carico di terzi, assumono natura di reddito assimilato al lavoro dipendente quando derivano da incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del rapporto di lavoro. La stessa prassi precisa che tale relazione sussiste anche quando, per legge, regolamento o altro atto, l’incarico debba essere affidato a un componente della categoria di appartenenza del contribuente.

La circolare evidenzia, infine, che se somme e valori sono corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente, essi costituiscono redditi di lavoro dipendente.

L’Agenzia richiama anche il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, desumibile dall’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui sono imponibili tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla provenienza diretta o meno dal datore di lavoro.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Nel caso concreto, l’incarico di membro della commissione di collaudo è stato conferito da un ente pubblico non economico a un dipendente di un’altra amministrazione pubblica. Poiché il compenso è erogato da una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza del dipendente, l’Agenzia ritiene che tali somme costituiscano redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR.

L’Agenzia osserva inoltre che, nel caso di specie, la prestazione è collegata ai compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro del dipendente; pertanto, non può essere ricondotta ai redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR. Richiama al riguardo la circolare n. 67/E del 6 luglio 2001, secondo cui le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente non possono essere qualificate come collaborazioni coordinate e continuative, restando attratte nel reddito di lavoro dipendente.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Il parere finale dell’Agenzia è che i compensi percepiti dall’ingegnere incaricato del collaudo tecnico-amministrativo, in quanto corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, devono essere assoggettati al regime dei redditi di lavoro dipendente. Conseguentemente, non trova applicazione la qualificazione proposta dall’istante come reddito assimilato al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), né quella di reddito da prestazione occasionale.

Conclusioni operative

Per l’ente istante, la qualificazione fiscale dei compensi comporta che:

  • il compenso non va trattato come prestazione occasionale;
  • la fattispecie rientra nel reddito di lavoro dipendente;
  • la diversa natura pubblica dell’amministrazione erogante rispetto a quella di appartenenza del dipendente è l’elemento decisivo ai fini della qualificazione fiscale.

In sintesi, l’Agenzia valorizza la provenienza pubblica del compenso, il collegamento dell’incarico con le funzioni professionali del dipendente e la disciplina speciale del collaudo nei contratti pubblici, escludendo la riconducibilità alla categoria dei redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR.

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