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Interpello

Risposta n. 288 del 22/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene che la quota fissa annua possa beneficiare dell’IVA al 10% come corrispettivo di interventi di recupero edilizio e manutenzione straordinaria; la quota variabile, in presenza delle condizioni previste (gas naturale entro 480 mc annui, scorporo della manutenzione ordinaria, oppure energia rinnovabile/cogenerazione ad alto rendimento), sarebbe anch’essa assoggettabile al 10%.

Aliquote IVA applicabili al Contratto Servizio Energia Plus per utenze domestiche.

Il quesito

La società chiede quale aliquota IVA applicare alla quota fissa annua e alla quota variabile del corrispettivo previsto dal Contratto Servizio Energia Plus, in relazione ai servizi di investimento, manutenzione, fornitura di energia e gestione dell’impianto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, se il contratto rispetta concretamente i requisiti del Contratto Servizio Energia Plus e l’energia è destinata a uso domestico, il corrispettivo può beneficiare del 10% nei limiti previsti dal punto 122 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972; per la componente energia il 10% si applica solo per energia da fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento o gas metano per usi civili entro 480 mc annui, altrimenti si applica l’aliquota ordinaria.

Contratto Servizio Energia Plus e aliquote IVA

L’interpello riguarda il trattamento IVA di un Contratto Servizio Energia Plus utilizzato da una ESCO per utenze domestiche, in particolare condomini. Il tema centrale è la corretta aliquota da applicare alle due componenti del corrispettivo: quota fissa annuale e quota variabile legata a energia e manutenzione ordinaria.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

ALFA S.r.l. opera nel settore delle installazioni, trasformazioni, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, in base ai requisiti dell’articolo 3 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e alla certificazione UNI-CEI 11352/2010, che la qualificano come Energy Service Company (ESCO).

Nell’ambito delle utenze domestiche, la società utilizza un Contratto Servizio Energia Plus conforme al d.lgs. n. 115/2008, con cui fornisce:

  • analisi dell’impianto esistente o del fabbisogno dell’utente;
  • progettazione di interventi idonei a migliorare di almeno il 10% l’efficienza energetica;
  • finanziamento degli interventi, con capitali propri o di terzi, restando l’impianto di proprietà della società fino all’eventuale riscatto;
  • realizzazione o sostituzione dell’impianto;
  • controllo, monitoraggio, fornitura dell’energia necessaria e manutenzione ordinaria.

Il corrispettivo è composto da:

  • prezzo base fisso, riferito all’investimento realizzato e ai costi di manutenzione straordinaria, che consente al cliente di rimborsare gradualmente la società per il finanziamento prestato;
  • quota variabile o “prezzo di lavoro”, riferita a energia e manutenzione ordinaria, variabile in funzione dei consumi.

Quesito del contribuente

La società chiede quale aliquota IVA si applichi:

  • alla quota fissa annua, che secondo l’istante andrebbe trattata come corrispettivo di interventi di recupero edilizio e manutenzione straordinaria, con aliquota del 10%;
  • alla quota variabile, che l’istante ritiene agevolabile al 10% se il corrispettivo è determinato contrattualmente e ricorrono determinate condizioni, tra cui:
    • alimentazione con gas naturale nei limiti di 480 mc annui per unità abitativa;
    • scorporo della parte relativa alla manutenzione ordinaria;
    • oppure alimentazione con fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Soluzione interpretativa prospettata

L’istante ritiene che:

  • la quota fissa sia riconducibile agli interventi agevolati richiamati dalle disposizioni sulla manutenzione straordinaria e sul recupero edilizio, quindi soggetta a IVA al 10%;
  • la quota variabile possa ugualmente beneficiare dell’aliquota del 10% quando ricorrano le condizioni sopra indicate, mentre in mancanza di tali presupposti dovrebbe applicarsi il regime ordinario.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in particolare il punto 122 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA del 10% per:

  • prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico;
  • nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale previsto dall’articolo 11, comma 1, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
  • incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
  • con applicazione dell’aliquota ordinaria alle forniture di energia da altre fonti.

L’Agenzia osserva inoltre che il decreto interministeriale richiamato dalla norma non è mai stato emanato e che, oggi, la disciplina del contratto servizio energia, nelle versioni semplice e Plus, è contenuta nel d.lgs. n. 115/2008.

Inquadramento del Contratto Servizio Energia Plus

Secondo l’Agenzia, il Contratto Servizio Energia Plus si differenzia dal semplice contratto servizio energia soprattutto perché prevede:

  • interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio con miglioramento energetico di almeno il 10%;
  • un strumento finanziario per risparmi energetici, finalizzato a coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’efficienza energetica.

Tali requisiti si aggiungono a quelli propri del contratto di energia, che includono anche la manutenzione ordinaria. L’Agenzia richiama inoltre la previsione secondo cui il contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria ai fini dell’accesso a incentivi e agevolazioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia chiarisce preliminarmente che il parere è reso sulla base delle informazioni fornite dall’istante, assunte come vere, compresa la conformità del contratto alle condizioni previste dall’allegato II, paragrafi 5 e 6, del d.lgs. n. 115/2008 e la qualifica della società come fornitore di servizi energetici.

Sul piano interpretativo, l’Agenzia afferma che l’aliquota IVA agevolata del 10% può applicarsi al corrispettivo del contratto solo se ricorrono cumulativamente i presupposti del punto 122:

  • uso domestico dell’energia;
  • utilizzo di un contratto servizio energia, anche nella versione Plus;
  • produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Se il contratto rispetta concretamente tali condizioni, il corrispettivo può beneficiare del 10%, anche perché la disposizione agevolativa si estende alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia.

Per la componente variabile relativa alla fornitura di energia, l’Agenzia precisa che:

  • il 10% si applica alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
  • il 10% si applica anche alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480 mc annui, ai sensi del punto 127-bis della Tabella A, Parte III;
  • in tutti gli altri casi si applica l’aliquota IVA ordinaria.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia non qualifica in modo autonomo la quota fissa come agevolabile per la sola natura finanziaria o di investimento della stessa, ma collega il beneficio IVA alla riconducibilità del contratto e delle prestazioni ai presupposti specifici del punto 122 e alle condizioni della normativa richiamata.

La quota variabile può beneficiare dell’IVA al 10% solo se riferita a energia rientrante nelle ipotesi agevolate previste dalla tabella IVA; in caso contrario, trova applicazione l’aliquota ordinaria. Il controllo sulla concreta sussistenza dei requisiti resta fermo in capo all’Amministrazione finanziaria.

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