Risposta n. 294 del 22/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, non diventerà residente fiscale in Italia e resterà residente fiscale in Svizzera.
Residenza fiscale di un soggetto che vive abitualmente in Svizzera con famiglia residente in Italia
Il quesito
Il contribuente chiede se, trasferendosi con la famiglia nella casa per le vacanze in Italia ma restando dipendente di un datore di lavoro svizzero e limitando la permanenza in Italia, continui a essere fiscalmente residente in Svizzera oppure diventi residente fiscale in Italia, con conseguenze sul reddito prodotto dal 2020.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia rileva che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto non esaminabile in interpello; fornisce quindi solo criteri generali. Richiama l’articolo 2 del TUIR, secondo cui la residenza fiscale italiana sussiste se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorre anche uno solo tra iscrizione anagrafica, domicilio o residenza civilistica in Italia. Ricorda inoltre che, in caso di doppia residenza, si applica la Convenzione Italia-Svizzera con i criteri dell’abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità e, in ultima istanza, accordo tra Stati.
Residenza fiscale di un soggetto che vive abitualmente in Svizzera con famiglia residente in Italia
L’interpello riguarda la possibilità che un contribuente, formalmente residente in Svizzera e dipendente di un’azienda svizzera, trasferisca la famiglia in Italia mantenendo però il lavoro e parte della permanenza in Svizzera. Il tema centrale è la corretta individuazione della residenza fiscale ai fini IRPEF a partire dal 2020.
Fattispecie rappresentata dall’istante
Il contribuente dichiara di voler vivere con la moglie e tre figli nella casa per le vacanze situata ad Acquaseria di San Siro (CO), con trasferimento previsto dal 2020 per un periodo indefinito. La moglie e i figli intendono iscriversi all’Anagrafe del Comune di San Siro; inoltre, i figli dovrebbero frequentare l’asilo a Menaggio e la moglie non intende lavorare per due o tre anni.
L’istante precisa però che:
- continuerà a essere dipendente di una società stabilita in Svizzera;
- soggiornerà in Svizzera tre giorni lavorativi a settimana, dal mercoledì al venerdì, per motivi di lavoro e di studio;
- il datore di lavoro svizzero gli consentirà di lavorare a distanza dalla casa di San Siro;
- intende stare con la famiglia dal sabato al martedì e lavorare dall’Italia, evitando di soggiornare in Italia per più di 183 giorni all’anno.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile al proprio reddito prodotto dal 2020 e, in particolare, se debba considerarsi residente fiscale in Italia oppure se, sulla base del trattato contro le doppie imposizioni, continui a essere residente in Svizzera.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, l’applicazione della Convenzione Italia-Svizzera impedirebbe l’acquisto della residenza fiscale italiana. Pertanto, il contribuente ritiene di mantenere la residenza fiscale in Svizzera, Stato in cui vive attualmente.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia osserva in via preliminare che la verifica dei presupposti di effettiva residenza fiscale è una questione di fatto, non ammissibile in sede di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Richiama la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, sottolineando che l’interpello non può essere usato per ottenere accertamenti di fatto, esperibili solo nelle sedi proprie.
Viene poi richiamato l’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono:
- iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile, oppure
- hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.
Le tre condizioni sono alternative: è sufficiente la presenza di una sola di esse per configurare la residenza fiscale italiana. L’Agenzia precisa che, anche quando manca l’iscrizione anagrafica, occorre comunque verificare la presenza di domicilio o residenza civilistica.
Quanto alle nozioni civilistiche:
- la residenza è il luogo della dimora abituale, intesa come stabile permanenza accompagnata dalla volontà di rimanervi;
- il domicilio è la sede principale degli affari e interessi, da intendersi in senso ampio, comprensivo anche di rapporti morali, sociali e familiari.
L’Agenzia richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità, che attribuisce rilievo al luogo in cui sono localizzati prioritariamente gli interessi economici e affettivi, con particolare attenzione alla sfera familiare.
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
In caso di possibile doppia residenza fiscale in Italia e Svizzera, l’Agenzia richiama la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, è residente di uno Stato contraente chi, secondo la legislazione di quello Stato, vi è assoggettato ad imposta per effetto di domicilio, residenza o criteri analoghi. Quindi, ciascuno Stato individua i propri residenti secondo il diritto interno.
Qualora una persona sia residente in entrambi gli Stati, l’articolo 4, paragrafo 2, stabilisce una regola graduata di tie-breaker:
- prima verifica dell’abitazione permanente;
- se l’abitazione permanente esiste in entrambi gli Stati, si guarda al centro degli interessi vitali, cioè alle relazioni personali ed economiche più strette;
- se anche questo criterio non risolve, conta la dimora abituale;
- in ulteriore subordine, la nazionalità;
- se la persona possiede la nazionalità di entrambi gli Stati o di nessuno, la questione è risolta di comune accordo tra gli Stati contraenti.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non esprime un giudizio definitivo sulla residenza fiscale del contribuente, perché la verifica richiederebbe accertamenti fattuali non esperibili in interpello. Fornisce invece chiarimenti generali sui criteri applicabili ai fini interni e convenzionali.
Il parere evidenzia che la residenza fiscale italiana può derivare anche solo dalla presenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, di uno tra iscrizione anagrafica, domicilio o residenza civilistica in Italia. Di conseguenza, il mero fatto di non superare il limite dei 183 giorni in Italia non è sufficiente, da solo, a escludere la residenza fiscale italiana.
In presenza di un eventuale conflitto di residenza tra Italia e Svizzera, occorre applicare i criteri della Convenzione, partendo dall’abitazione permanente e proseguendo, se necessario, con centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità e accordo tra Stati.
Conclusioni operative
L’interpello non fornisce una risposta applicativa sul caso concreto, ma ribadisce che la residenza fiscale va valutata alla luce di tutti gli elementi di fatto rilevanti, in particolare:
- iscrizione anagrafica;
- luogo di abituale dimora;
- sede principale degli affari e degli interessi;
- collocazione delle relazioni familiari e sociali;
- eventuale applicazione della Convenzione Italia-Svizzera in caso di doppia residenza.
Per il professionista, il documento è rilevante soprattutto perché chiarisce i criteri teorici di qualificazione, ma non consente di trarre una conclusione definitiva sulla residenza del contribuente nel caso descritto.
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