Sentenza del 11/08/2017 n. 20046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva riconosciuto la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi sostenuti dalla società per royalties corrisposte alla consociata statunitense H. Corporation e la conseguente detraibilità dell'IVA assolta mediante autofatture. L'Ufficio denunciava, in particolare, la motivazione apparente della sentenza d'appello, poiché la CTR si era limitata ad affermare di condividere la decisione di primo grado senza esporre le ragioni del rigetto delle specifiche contestazioni relative alla possibile duplicazione dei costi e alla mancanza di documentazione. L'Agenzia lamentava inoltre l'omessa pronuncia su ulteriori motivi d'appello, riguardanti costi per bonus, rimborsi e noleggi di autovetture addebitati da una società tedesca. La società contribuente, con ricorso incidentale condizionato, sosteneva invece che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile per genericità e mancata specificazione dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione meramente apparente: il semplice rinvio alla motivazione, asseritamente ampia e diffusa, della sentenza di primo grado non consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello né di verificare l'esame delle contestazioni dell'Ufficio. Il primo motivo, relativo all'omessa pronuncia, è stato dichiarato assorbito. È stato invece rigettato il ricorso incidentale della società, poiché l'appello dell'Agenzia conteneva motivi sufficientemente specifici e critiche pertinenti alla decisione di primo grado; nel processo tributario l'appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in precedenza, purché dirette a contestare la decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 55
La sentenza tributaria deve esporre in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della decisione; l'omessa o apparente motivazione può determinare la nullità della pronuncia.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello tributario è ammissibile quando contiene una critica riconoscibile alle ragioni della decisione di primo grado. Non è necessario formulare motivi completamente nuovi: è sufficiente che le argomentazioni riproposte siano dirette a ottenere il riesame e a contrastare la decisione impugnata.
Artt. 112 e 277 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi ritualmente sottoposti al suo esame; l'omessa pronuncia su una specifica censura può costituire vizio della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, incluso il vizio derivante da motivazione apparente o da omessa pronuncia.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibili le ragioni della scelta giudiziale; una motivazione solo grafica o stereotipata non soddisfa tale requisito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Rende applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo tributario, compresi i principi sulla validità e sulla motivazione delle sentenze.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare di condividere la decisione di primo grado o a rinviare genericamente alla sua motivazione: deve esaminare le censure formulate nell'impugnazione e spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione apparente, pur essendo formalmente presente, ricorre quando non consente alle parti e al giudice dell'impugnazione di comprendere la ratio decidendi e di controllarne la correttezza; tale vizio comporta la nullità della sentenza.
- Nel processo tributario l'appello deve contenere contestazioni specifiche della decisione impugnata, ma può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado se esse sono utilizzate per dimostrare l'erroneità della sentenza.
- Quando una sentenza viene cassata per motivazione apparente, la Corte normalmente rinvia la causa a un diverso giudice di merito, che dovrà riesaminare le questioni e motivare autonomamente anche sugli aspetti relativi alla deducibilità e documentazione dei costi.
- La deducibilità fiscale di costi infragruppo e la detraibilità dell'IVA collegata richiedono un esame concreto della loro effettività, inerenza, documentazione e possibile duplicazione; il riconoscimento dell'uno non determina automaticamente l'altro senza una motivazione specifica.
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