Sentenza del 27/01/2021 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta registro - Giudice esecuzione - Divisione - Stralcio debitore esecutato - Comunione "de residuo" - Solidarietà passiva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I comproprietari hanno impugnato l'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla sentenza di divisione endoesecutiva emessa dal Tribunale di Terni, deducendo: 1) l'assenza del presupposto per l'applicazione della solidarietà passiva ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986, poiché non hanno tratto alcun vantaggio dalla divisione (la loro posizione è rimasta in comunione 'de residuo' dopo lo stralcio dell'esecutato); 2) l'erronea qualificazione giuridica dell'atto assoggettato a tassazione; 3) la scorretta applicazione delle aliquote (l'assegnazione avrebbe natura dichiarativa e quindi soggetta all'aliquota dell'1% ex art. 34). L'Agenzia invece ha sostenuto la sussistenza della solidarietà passiva e ha chiesto la tassazione di eventuali attribuzioni eccedenti i diritti precedenti con l'aliquota del 9% in ragione del regime delle 'masse plurime'.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello incidentale dei contribuenti e respinto l'appello principale dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie, la divisione endoesecutiva ha portato allo stralcio della posizione dell'esecutato e alla costituzione di una comunione residua fra gli altri condividenti, i quali non hanno ricevuto alcuna utilità sostanziale né una sostituzione della proprietà esclusiva: ne consegue l'inesistenza del presupposto per la solidarietà passiva ex art. 57 DPR 131/1986 nei loro confronti. Perciò è stato annullato l'avviso di liquidazione impugnato e integralmente accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Imposta di registro
L'art. 57 prevede solidarietà per il pagamento dell'imposta in giudizi con pluralità di parti; la Corte regionale interpreta la norma come configurante solidarietà paritetica (applicabile solo ai soggetti che partecipano al medesimo rapporto sostanziale tassabile) e non solidarietà dipendente estesa a soggetti estranei al rapporto sostanziale sottostante la sentenza.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Imposta di registro
Norma richiamata dall'Agenzia in tema di 'masse plurime': ogni singola comunione va considerata autonomamente e le attribuzioni eccedenti i diritti precedenti sulla medesima massa possono costituire trasferimento tassabile con aliquota ordinaria; il Collegio osserva però che, nel caso concreto, le assegnazioni risultano corrispondenti alle quote preesistenti e quindi di natura dichiarativa (aliquota 1%).
Cassazione civile / Sezioni tributarie
Cass. sez. trib., 25 maggio 2018, n. 13139
Giurisprudenza richiamata per affermare che la solidarietà prevista dall'art. 57 è di tipo paritetico e non estende l'obbligo agli estranei al rapporto sostanziale che costituisce il presupposto impositivo.
Cassazione civile / Sezioni tributarie
Cass. sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4805
Principio secondo cui l'oggetto impositivo è il rapporto sostanziale racchiuso nella sentenza e non la sentenza in quanto tale; perciò soggetti estranei al rapporto sostanziale non vengono assoggettati automaticamente alla solidarietà per l'imposta di registro.
Massime di principio
- La solidarietà passiva prevista dall'art. 57 DPR 131/1986 va interpretata come solidarietà paritetica: colpisce solo i soggetti che partecipano e beneficiano del medesimo rapporto sostanziale oggetto della sentenza, non chi è estraneo a quel rapporto.
- Nelle divisioni endoesecutive lo stralcio della posizione dell'esecutato e il mantenimento di una comunione residua tra gli altri condividenti possono escludere che questi ultimi abbiano tratto un'utilità imponibile: in tal caso non scatta la solidarietà fiscale.
- L'imposta di registro si applica in ragione della natura sostanziale dell'operazione: se l'assegnazione ha valenza essenzialmente dichiarativa (nesun conguaglio o maggior valore rispetto ai diritti preesistenti sulla stessa massa), è applicabile l'aliquota agevolata dell'1% prevista per gli atti dichiarativi; solo le effettive attribuzioni che eccedono i diritti precedenti su una singola massa possono essere considerate trasferimenti tassabili (aliquota ordinaria).
- In presenza di 'masse plurime' occorre valutare separatamente ciascuna massa: eventuali attribuzioni eccedenti il valore dei diritti preesistenti sulla singola massa possono costituire operazioni soggette a tassazione come trasferimenti; tuttavia la qualificazione concreta (dichiarativa vs traslativa) dipende dall'esito della liquidazione/divisione e dal fatto concreto degli eventuali conguagli.
- Nei procedimenti esecutivi è necessario distinguere tra effetti imposti al contitolare non esecutato (derivanti dalla soddisfazione del creditore) e attività o vantaggi personali: la semplice imposizione di effetti derivanti dall'esecuzione altrui non è di per sé indice di capacità contributiva soggettiva del contitolare non esecutato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 gen 2021Sentenza del 27/01/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 gen 2021Sentenza del 27/01/2021 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 gen 2021Sentenza del 27/01/2021 n. 35 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 gen 2021Sentenza del 27/01/2021 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 gen 2021Sentenza del 27/01/2021 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 gen 2021Sentenza del 27/01/2021 n. 141 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →