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Sentenza

Sentenza del 27/01/2021 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Imposta registro - Giudice esecuzione - Divisione - Stralcio debitore esecutato - Comunione "de residuo" - Solidarietà passiva - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I comproprietari hanno impugnato l'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla sentenza di divisione endoesecutiva emessa dal Tribunale di Terni, deducendo: 1) l'assenza del presupposto per l'applicazione della solidarietà passiva ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986, poiché non hanno tratto alcun vantaggio dalla divisione (la loro posizione è rimasta in comunione 'de residuo' dopo lo stralcio dell'esecutato); 2) l'erronea qualificazione giuridica dell'atto assoggettato a tassazione; 3) la scorretta applicazione delle aliquote (l'assegnazione avrebbe natura dichiarativa e quindi soggetta all'aliquota dell'1% ex art. 34). L'Agenzia invece ha sostenuto la sussistenza della solidarietà passiva e ha chiesto la tassazione di eventuali attribuzioni eccedenti i diritti precedenti con l'aliquota del 9% in ragione del regime delle 'masse plurime'.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello incidentale dei contribuenti e respinto l'appello principale dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie, la divisione endoesecutiva ha portato allo stralcio della posizione dell'esecutato e alla costituzione di una comunione residua fra gli altri condividenti, i quali non hanno ricevuto alcuna utilità sostanziale né una sostituzione della proprietà esclusiva: ne consegue l'inesistenza del presupposto per la solidarietà passiva ex art. 57 DPR 131/1986 nei loro confronti. Perciò è stato annullato l'avviso di liquidazione impugnato e integralmente accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Imposta di registro

    L'art. 57 prevede solidarietà per il pagamento dell'imposta in giudizi con pluralità di parti; la Corte regionale interpreta la norma come configurante solidarietà paritetica (applicabile solo ai soggetti che partecipano al medesimo rapporto sostanziale tassabile) e non solidarietà dipendente estesa a soggetti estranei al rapporto sostanziale sottostante la sentenza.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Imposta di registro

    Norma richiamata dall'Agenzia in tema di 'masse plurime': ogni singola comunione va considerata autonomamente e le attribuzioni eccedenti i diritti precedenti sulla medesima massa possono costituire trasferimento tassabile con aliquota ordinaria; il Collegio osserva però che, nel caso concreto, le assegnazioni risultano corrispondenti alle quote preesistenti e quindi di natura dichiarativa (aliquota 1%).

  • Cassazione civile / Sezioni tributarie

    Cass. sez. trib., 25 maggio 2018, n. 13139

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la solidarietà prevista dall'art. 57 è di tipo paritetico e non estende l'obbligo agli estranei al rapporto sostanziale che costituisce il presupposto impositivo.

  • Cassazione civile / Sezioni tributarie

    Cass. sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4805

    Principio secondo cui l'oggetto impositivo è il rapporto sostanziale racchiuso nella sentenza e non la sentenza in quanto tale; perciò soggetti estranei al rapporto sostanziale non vengono assoggettati automaticamente alla solidarietà per l'imposta di registro.

Massime di principio

  • La solidarietà passiva prevista dall'art. 57 DPR 131/1986 va interpretata come solidarietà paritetica: colpisce solo i soggetti che partecipano e beneficiano del medesimo rapporto sostanziale oggetto della sentenza, non chi è estraneo a quel rapporto.
  • Nelle divisioni endoesecutive lo stralcio della posizione dell'esecutato e il mantenimento di una comunione residua tra gli altri condividenti possono escludere che questi ultimi abbiano tratto un'utilità imponibile: in tal caso non scatta la solidarietà fiscale.
  • L'imposta di registro si applica in ragione della natura sostanziale dell'operazione: se l'assegnazione ha valenza essenzialmente dichiarativa (nesun conguaglio o maggior valore rispetto ai diritti preesistenti sulla stessa massa), è applicabile l'aliquota agevolata dell'1% prevista per gli atti dichiarativi; solo le effettive attribuzioni che eccedono i diritti precedenti su una singola massa possono essere considerate trasferimenti tassabili (aliquota ordinaria).
  • In presenza di 'masse plurime' occorre valutare separatamente ciascuna massa: eventuali attribuzioni eccedenti il valore dei diritti preesistenti sulla singola massa possono costituire operazioni soggette a tassazione come trasferimenti; tuttavia la qualificazione concreta (dichiarativa vs traslativa) dipende dall'esito della liquidazione/divisione e dal fatto concreto degli eventuali conguagli.
  • Nei procedimenti esecutivi è necessario distinguere tra effetti imposti al contitolare non esecutato (derivanti dalla soddisfazione del creditore) e attività o vantaggi personali: la semplice imposizione di effetti derivanti dall'esecuzione altrui non è di per sé indice di capacità contributiva soggettiva del contitolare non esecutato.

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