Sentenza del 27/01/2021 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - evasore cd. "totale" - eccezioni strumentali - responsabilità processuale aggravata - art. 96 c.p.c. - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha instaurato un contenzioso tributario impugnando gli atti dell'amministrazione e sollevando eccezioni ritenute del tutto strumentali. L'amministrazione ha dimostrato, mediante indagini bancarie, che il contribuente era un evasore fiscale cd. "totale" per plurimi periodi d'imposta, avendo esercitato in modo continuativo e professionale un'attività commerciale non dichiarata. Il giudice ha valutato che l'azione del ricorrente fosse temeraria e diretta a ostacolare l'accertamento fiscale senza fonamento oggettivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accertamento della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto il ricorso era temerario e basato su eccezioni strumentali unite alla comprovata condizione di evasore totale per più periodi d'imposta. Ne è derivata la condanna del ricorrente alla responsabilità processuale aggravata (con conseguente condanna alle spese e alle eventuali sanzioni e maggiorazioni previste dal giudice ex art.96 c.p.c.), sulla base delle prove bancarie che hanno ricostruito in modo incontrovertibile l'attività commerciale non dichiarata.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c. è stato interpretato come applicabile per sanzionare condotte processuali temerarie e strumentali: ove il contribuente promuova un giudizio privo di fondamento oggettivo (eccezioni strumentali) e sia comprovata una situazione di evasione totale e pluriennale, può essere riconosciuta la responsabilità processuale aggravata e disposte le relative condanne alle spese e sanzioni.
Massime di principio
- La responsabilità processuale aggravata può essere accertata quando il ricorso è temerario e le eccezioni sollevate sono strumentali a eludere l'accertamento fiscale.
- La qualifica di "evasore totale" per più periodi d'imposta, adeguatamente provata (es. indagini bancarie e ricostruzioni reddituali), rafforza la valutazione di temerarietà dell'azione giudiziaria.
- Indagini bancarie che ricostruiscono entrate e l'esercizio continuativo di un'attività commerciale costituiscono prova forte e possono travolgere le difese formali del contribuente.
- In casi simili il rischio per il contribuente è non solo la soccombenza nel merito, ma anche la condanna per responsabilità processuale aggravata con maggiorazione delle spese e possibili sanzioni pecuniarie.
- Per il contribuente è prudente evitare eccezioni non documentate, raccogliere e presentare prove concrete della propria situazione reddituale e considerare la composizione bonaria o altre forme di definizione prima di proseguire giudizi che risultino infondati.
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