Sentenza del 27/01/2021 n. 141 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento catastale - classamento immobile - procedura Docfa - obbligo motivazione - valutazioni concordi - indicazioni dati oggettivi e classe tributaria - è sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di classamento catastale emesso dall'ufficio dopo la procedura DOCFA: il ricorrente contestava la mancata o insufficiente motivazione dell'atto di classamento e la discrepanza tra i dati da lui indicati e la classe attribuita dall'ufficio
La decisione
la sentenza stabilisce che l'obbligo di motivazione è soddisfatto, quando l'ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente, con la mera indicazione dei dati oggettivi forniti e della classe attribuita. Se invece l'ufficio valuta diversamente gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze, sia intrinseche (es. consistenza, pertinenze, destinazione d'uso, superfici) sia estrinseche (es. ubicazione, parametri comparativi), che hanno condotto a disattendere la proposta del contribuente.
Norme richiamate
principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi
la motivazione dell'atto amministrativo è richiesta in misura commisurata all'effetto dell'atto: è sufficiente indicare i dati oggettivi e la classe quando gli elementi proposti dal contribuente non sono contestati; se vi è disaccordo la motivazione deve dettagliare le ragioni del disconoscimento
Massime di principio
- Se l'ufficio catastale accetta i dati oggettivi forniti con il docfa e non li contesta, un avviso che riporti quei dati e la classe attribuita è motivato in modo sufficiente.
- Se l'ufficio attribuisce una classe diversa rispetto alla proposta del contribuente, la motivazione deve specificare chiaramente le differenze intrinseche ed estrinseche che giustificano il diverso classamento.
- Per il contribuente: quando presenta un docfa, documentare e rendere evidenti gli elementi di fatto (superfici, destinazione d'uso, consistenza, pertinenze) aiuta a limitare il rischio che l'ufficio richieda motivazioni aggiuntive.
- Per l'ufficio: in presenza di disaccordo sui dati di fatto è necessario fornire una motivazione analitica e comparativa per evitare l'annullamento dell'atto per carenza motivazionale.
- In sede di impugnazione, la carenza o genericità della motivazione è un argomento valido per ottenere l'annullamento o la riforma dell'atto, salvo che dall'istruttoria risulti che le ragioni del diverso apprezzamento siano effettivamente supportate da specifiche valutazioni.
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