Sentenza del 27/01/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - IVA - Termine di prescrizione - Decennale - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n. xxxxx (IRPEF e IVA anno 2007, importo €1.576,34) e del pignoramento presso terzi notificato il 8 agosto 2018 alla RAI s.p.a. La contribuente ha dedotto la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria (sostenendo che alle sanzioni si applichi il termine quinquennale di cui all'art.20, comma 3, d.lgs. n.472/1997), nonché l'illegittima applicazione di interessi di mora sulle sanzioni e vizi motivazionali della cartella. L'Agenzia ha eccepito l'applicabilità della prescrizione decennale ai crediti erariali e la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c.c. ai tributi erariali (IRPEF e IVA) in ragione dell'autonomia annuale dei periodi d'imposta, affermando che la prestazione non è 'periodica' ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c. e quindi non rileva il termine quinquennale invocato dall'appellante. La cartella notificata il 4 agosto 2011 non è dichiarata prescritta rispetto al pignoramento notificato l'8 agosto 2018. La doglianza sull'applicazione degli interessi di mora è stata giudicata inammissibile per tardività. È stata esclusa la rilevanza dell'art.20, comma 3, d.lgs. n.472/1997 nella specie, e comunque la sanzione è stata ritenuta accessoria al tributo. Spese di giudizio a carico dell'appellante, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 2946 cod. civ.
Termine ordinario di prescrizione decennale applicato ai crediti erariali in quanto il debito tributario annuale deriva da una nuova e autonoma valutazione anno per anno; quindi la prescrizione è decennale.
art. 2948 n. 4 cod. civ.
Non ritenuto applicabile: la prestazione tributaria non è considerata 'periodica' ai fini della previsione che disciplina termini diversi di prescrizione per prestazioni periodiche.
art. 2953 cod. civ.
Richiamato in dottrina/giurisprudenza per questioni di conversione del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto che il principio richiamato dalle SS.UU. non muta l'indirizzo secondo cui i tributi erariali seguono la prescrizione decennale salvo casi specifici.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Disciplina decadenza e prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie. La Commissione ha ritenuto che tale disposizione non rilevi per la fattispecie concreta, specie quando la sanzione è accessoria al tributo e il credito è stato iscritto a ruolo e notoficato tramite cartella; non opera dunque il termine quinquennale invocato dall'appellante nella specie.
Massime di principio
- I tributi erariali annuali (es. IRPEF, IVA) sono generalmente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c.c., perché ogni periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma.
- La qualificazione della prestazione come 'periodica' (art.2948 n.4 c.c.) va valutata con cautela; se il tributo deriva da autonomia annuale del periodo d'imposta non si applicano termini prescrizionali più brevi previsti per prestazioni periodiche.
- La notifica della cartella di pagamento e degli atti esecutivi (es. pignoramento presso terzi) è rilevante ai fini del calcolo dei termini: un pignoramento notificato entro dieci anni dalla notifica della cartella generalmente impedisce la prescrizione del credito erariale.
- Le contestazioni relative a sanzioni possono seguire regimi prescrizionali diversi (art.20 d.lgs.472/1997); se la sanzione è accessoria al tributo e il relativo atto è divenuto definitivo tramite cartella non impugnata, il termine di prescrizione della riscossione può essere quello ordinario applicabile al credito risultante dalla cartella.
- In casi dubbi verificare se esistono disposizioni specifiche che prevedono termini prescrizionali diversi per il singolo tributo: la giurisprudenza ha però consolidato che, salvo espresse norme diverse, prevale la prescrizione decennale per i tributi erariali annuali.
- È importante impugnare tempestivamente intimazioni e cartelle: la mancata impugnazione può incidere sulla decorrenza e sulla possibilità di invocare termini prescrizionali più brevi.
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