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Sentenza

Sentenza del 27/01/2021 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF-IRAP-IVA - Termine di prescrizione decennale anche per la sanzione - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento relativo a nove cartelle per IVA, IRAP e IRPEF; dedotte nullità per omessa notificazione degli atti presupposti, prescrizione quinquennale dei tributi e delle cartelle, prescrizione delle sanzioni e degli interessi, inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e duplicazione di pretesa in due cartelle.

La decisione

Appello respinto. La CTR ha confermato che per i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per ciascun periodo d'imposta, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale anche alle cartelle di pagamento e alle sanzioni accessorie. La prescrizione quinquennale non si applica salvo che per sanzioni autonomamente irrogate. La ricostruzione dei fatti e gli atti interruttivi della prescrizione sono ritenuti sufficienti; il contribuente non ha provato l'avvenuto pagamento né ha validamente contestato in tempo utile la formazione di una cartella. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2946 Cod. civ.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione decennale; applicato ai tributi erariali in quanto ogni periodo d'imposta costituisce obbligazione autonoma, per cui il credito tributario si prescrive in 10 anni.

  • art. 2948 n. 4 Cod. civ.

    Prevede termini speciali per prestazioni periodiche; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile ai tributi erariali posti che le obbligazioni tributarie sono autonome periodo per periodo.

  • art. 2953 Cod. civ.

    Regola la conversione del termine perentorio in ordinario; la giurisprudenza osserva che il suo rilievo è limitato ai crediti con prescrizione più breve, e non comporta l'applicazione della prescrizione breve ai tributi erariali che già seguono il termine ordinario decennale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Rilevante per la natura di alcune cartelle collegate agli esiti di liquidazione della dichiarazione dei redditi; distingue tali atti da quelli scaturenti da decadenza da rateazione o da atto di adesione.

  • art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)

    Norma sulla celebrazione dell'udienza da remoto; citata come riferimento procedurale per lo svolgimento dell'udienza.

Massime di principio

  • Per IRPEF, IRAP e IVA si applica generalmente la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) perché ogni periodo d'imposta costituisce un'obbligazione autonoma.
  • Le sanzioni accessorie collegate al mancato pagamento seguono il regime prescrizionale del tributo principale; la prescrizione quinquennale riguarda solo le sanzioni irrogate in via autonoma.
  • La formazione del ruolo e la successiva cartella di pagamento interrompono o comunque incidono sul decorso della prescrizione; è fondamentale verificare atti interruttivi intervenuti nel corso del tempo.
  • Per contestare l'esistenza o la duplicazione di una pretesa (es. cartella duplicata) è necessario fornire prova del pagamento o contestare tempestivamente la formazione dell'atto; eccezioni tardive possono risultare inammissibili.
  • La conversione del termine perentorio in ordinario (art. 2953 c.c.) non opera per modificarre il regime prescrizionale già stabilito per i tributi erariali; bisogna esaminare caso per caso la natura del credito e del termine impugnato.
  • In controversie complesse di fattispecie e prova, il giudice può disporre compensazione delle spese fra le parti.

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