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Ordinanza

Ordinanza n. 3328/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: in via di estrema urgenza e inaudita altera parte, concedere la tutela cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a., sospendendo l'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di visto per studio datato 22.01.2026 e notificato a mani il 30.01.2026 dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, Prot. N. 974-P e Codice Pratica n. 20250024094 e, per l’effetto, ordinare all'Amministrazione di procedere all’immediato riesame della domanda di visto del ricorrente; in subordine, fissare con la massima urgenza la Camera di Consiglio per la discussione collegiale e, in quella sede, accogliere l'istanza di sospensione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.5.2026: del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio Prot. n. 3663-P del 25.03.2026, Codice Pratica 202500240094, emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e notificato il 30.04.2026 (doc. 17), con cui è stata nuovamente respinta la domanda di visto presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, ivi compreso, ove occorra, il verbale del colloquio tenutosi in data 11 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202601991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad relativi alla domanda di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego del visto per studio, chiedendone la sospensione cautelare monocratica e, in subordine, collegiale, con ordine all'Amministrazione di procedere al riesame della domanda. Con motivi aggiunti ha impugnato un secondo diniego, adottato dopo un nuovo esame della domanda, nonché gli atti presupposti e connessi, incluso il verbale del colloquio. La domanda cautelare mirava a dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma l'ordinanza si pronuncia negativamente per l'assenza del fumus. In particolare, il ricorrente contestava il rigetto del visto, mentre l'Amministrazione ha evidenziato il contesto economico familiare, ritenuto non idoneo a sostenere gli studi all'estero, la mancata prosecuzione degli studi nel Paese d'origine dal 2020 e l'assenza di attività lavorativa, elementi considerati indicativi di un rischio migratorio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris all'esito dell'esame sommario proprio della fase cautelare. Il Collegio ha considerato completa l'istruttoria posta a fondamento dei dinieghi, con particolare riferimento alla situazione economica emersa, non sufficiente a sostenere gli studi all'estero, alla composizione del nucleo familiare, alla mancata prosecuzione degli studi dal 2020 e all'assenza di attività lavorativa nel Paese d'origine, elementi dai quali l'Amministrazione aveva desunto un rischio migratorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Il ricorrente ha invocato la tutela cautelare monocratica in caso di estrema urgenza e inaudita altera parte; l'ordinanza definisce però la domanda cautelare collegiale.

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con esito negativo per l'assenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, all'esito dell'esame sommario, risulti completa l'istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato e non emerga il fumus boni iuris.
  • Nel giudizio cautelare relativo al diniego di un visto per motivi di studio, la valutazione amministrativa può fondarsi congiuntamente sulla capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare di sostenere gli studi all'estero, sulla continuità del percorso formativo, sull'attività lavorativa nel Paese d'origine e sul conseguente rischio migratorio, purché tali elementi risultino adeguatamente istruiti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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