Sentenza n. 747/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara del -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare ABPR22 SCENOGRAFIA; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa. del bando di concorso, di tutti i verbali della procedura e del contratto eventualmente nelle more stipulato tra l'Accademia e il prof. -OMISSIS-; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 12 novembre 2025: per l’annullamento del decreto del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara del -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca settore AFAM – per il settore artistico disciplinare ABPR22 SCENOGRAFIA, nella parte in cui è risultata idonea in seconda posizione la prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare per quanto occorrer possa, degli atti di ammissione della medesima prof.ssa -OMISSIS- alla procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di un concorso riservato per un posto di docente AFAM di prima fascia nel settore disciplinare ABPR22 – Scenografia, nonché gli atti della procedura e il contratto stipulato con il vincitore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, originariamente mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione del Ministero e del controinteressato. Ha dedotto: violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 6 del bando, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il vincitore non possedesse validamente il requisito speciale di servizio richiesto dal bando, perché il servizio di insegnamento sarebbe stato prestato mentre egli rivestiva la carica di amministratore di una società di capitali; violazione degli artt. 5, 6 e 8 del bando, per la presentazione da parte del vincitore di un numero di titoli superiore al limite massimo e di titoli maturati oltre il termine previsto; ulteriori censure relative alla valutazione dei titoli e al punteggio attribuito al vincitore. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando la legittimazione e l'interesse della ricorrente mediante deduzione della falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, con riferimento alla paternità o alla co-paternità di talune scenografie indicate tra le esperienze lavorative valutabili. La ricorrente ha eccepito la tardività del ricorso incidentale, sostenendo che il termine decorresse dalla notificazione del ricorso straordinario e non dalla successiva riassunzione davanti al TAR.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso incidentale, ritenendo che, quando il ricorso straordinario sia trasposto in sede giurisdizionale, il termine per proporre il ricorso incidentale decorra dalla riassunzione davanti al TAR. La Sezione ha quindi esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, applicando il principio nazionale secondo cui l'impugnazione incidentale diretta a contestare la legittimazione del ricorrente mediante censura della sua ammissione alla procedura deve essere esaminata con priorità, salvo che il ricorso principale sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile. Nel merito, ha ritenuto non contestate e quindi utilizzabili, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., le risultanze documentali relative alle dichiarazioni non veritiere della ricorrente circa il ruolo svolto nella realizzazione di alcuni spettacoli. Le dichiarazioni riguardavano titoli sottoposti alla valutazione della commissione e non potevano essere considerate innocue o ininfluenti. In applicazione degli artt. 46 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e del principio di autoresponsabilità, la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura; ne è derivata l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse. In via subordinata, il TAR ha rilevato che anche le censure principali sarebbero state infondate quanto alla pretesa invalidità del servizio del vincitore: l'incompatibilità derivante dalla carica societaria non comporta automaticamente la nullità del rapporto né la non valutabilità del servizio, poiché l'art. 63 del d.P.R. n. 3/1957 prevede il meccanismo della diffida e dell'opzione. È stata inoltre esclusa l'idoneità a determinare l'esclusione della mera presentazione di titoli eccedenti il limite numerico, in assenza di una specifica previsione del bando e in applicazione del favor partecipationis. Le censure relative al punteggio, pur ritenute fondate in parte, sono state dichiarate prive di interesse dopo l'accoglimento del ricorso incidentale, perché la ricorrente non poteva più conseguire alcuna utilità. Il ricorso incidentale è stato accolto e il ricorso principale dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Prevede la disciplina della procedura concorsuale riservata cui il bando riconduce il requisito speciale di servizio dei candidati.
art. 60 d.P.R. n. 3/1957
Disciplina le incompatibilità del dipendente pubblico con attività commerciali, industriali, professionali o cariche in società a fini di lucro; la sua violazione non è stata ritenuta causa automatica di nullità del rapporto o di non valutabilità del servizio.
art. 63 d.P.R. n. 3/1957
Prevede, in caso di incompatibilità, il meccanismo della diffida e dell'opzione tra il rapporto di impiego e l'attività incompatibile, senza stabilire la nullità automatica del rapporto o l'invalidità del servizio prestato.
art. 97 Cost.
È richiamato con riferimento ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa nelle procedure concorsuali.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
"ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale"
Il termine previsto per il ricorso incidentale nel procedimento straordinario ordinario deve essere coordinato con la trasposizione in sede giurisdizionale; in tale ipotesi la decorrenza va riferita alla riassunzione davanti al TAR.
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Consente l'opposizione alla decisione in sede straordinaria e la prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale; tale facoltà giustifica il differimento della decorrenza del termine per il ricorso incidentale.
art. 48 c.p.a.
Disciplina la prosecuzione in sede giurisdizionale del giudizio originariamente introdotto con ricorso straordinario, rilevando ai fini del termine per il ricorso incidentale.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; la mancata contestazione della ricorrente ha reso utilizzabili le risultanze sulle dichiarazioni non veritiere.
artt. 46 e 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in una procedura concorsuale determina la decadenza dai benefici e, quando riguarda titoli valutabili dalla commissione, giustifica l'esclusione dalla selezione.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica viene trasposto in sede giurisdizionale, il termine per proporre il ricorso incidentale decorre dalla riassunzione davanti al TAR, poiché solo da quel momento è certa la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
- Nelle procedure concorsuali, il ricorso incidentale del controinteressato diretto a contestare l'ammissione o la legittimazione del ricorrente deve essere esaminato prioritariamente, salvo che il ricorso principale sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile.
- La presentazione di dichiarazioni non veritiere relative a titoli valutabili in una procedura concorsuale comporta, ai sensi degli artt. 46 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e del principio di autoresponsabilità, l'esclusione dalla procedura, senza che rilevino la marginalità dell'errore o la successiva indicazione di dati diversi in un curriculum, quando non sia dimostrata l'irrilevanza della dichiarazione per la valutazione della commissione.
- La violazione delle incompatibilità previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 non determina automaticamente la nullità del rapporto di impiego né la non valutabilità del servizio prestato, dovendosi applicare il meccanismo della diffida e dell'opzione previsto dall'art. 63 del medesimo decreto.
- In una procedura concorsuale, la presentazione di un numero di titoli superiore al limite previsto dal bando non comporta l'esclusione se la lex specialis non stabilisce espressamente tale conseguenza; il mero riferimento a una domanda incompleta o difforme non può introdurre una causa espulsiva non prevista, in ossequio al favor partecipationis.
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