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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05219/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di un conguaglio per consumi elettrici relativi a un lungo periodo, conseguente a una verifica del contatore che aveva evidenziato un allacciamento abusivo a monte del misuratore e quindi la divergenza tra consumo registrato e consumo effettivo. La società utente agiva per l'accertamento negativo del credito e, in subordine, per la rideterminazione del conguaglio secondo parametri oggettivi e proporzionati alla consistenza aziendale. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, liquidando un importo inferiore rispetto a quello richiesto; la corte d'appello, su gravame della società fornitrice, ha invece respinto la domanda di accertamento negativo e accolto la riconvenzionale della fornitrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni, assumendo che, essendo stati contestati i consumi, la controparte dovesse provare in modo pieno e non presuntivo la corrispondenza tra fatturato e consumato; 2) violazione del criterio equitativo di liquidazione del danno, lamentando che la corte territoriale avesse recepito acriticamente il metodo di calcolo della potenza tecnicamente prelevabile senza considerare elementi contrari; 3) nullità per omessa motivazione sull'esame congiunto dei primi due motivi di appello; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'assenza di dati quantitativi affidabili direttamente rilevati presso l'utenza e la natura non assoluta del criterio di stima; 5) violazione delle regole sulle spese di lite per mancata compensazione, anche parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in caso di manomissione del contatore e inattendibilità del dato registrato, il gestore può provare il proprio credito anche mediante presunzioni e criteri tecnici di ricostruzione dei consumi; la domanda di accertamento negativo proposta dall'utente non impedisce l'utilizzo della prova presuntiva. Ha poi escluso la nullità della motivazione, osservando che la corte d'appello aveva chiarito le ragioni dell'esame congiunto dei motivi di appello per connessione logico-giuridica e per economia processuale. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la ricorrente non aveva indicato un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo questioni e argomentazioni difensive. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, ricordando che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: chi agisce o resiste per il riconoscimento di un credito deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, prova che può essere fornita anche per presunzioni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso a presunzioni semplici nella ricostruzione dei consumi non registrati

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni sono ammissibili se il ragionamento inferenziale è sorretto da gravità, precisione e concordanza; non occorre che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come norma indicata dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla decisione di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma indicata dalla ricorrente a sostegno delle censure probatorie

  • art. 1226 c.c.

    invocato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione di criteri tecnici e presuntivi per la quantificazione

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 33 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese, senza esito favorevole

  • art. 2333 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo nella decisione

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    richiamati in tema di condanna e compensazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato in relazione agli interessi di mora sulle fatture

Massime di principio

  • In caso di manomissione del misuratore o di inattendibilità dei dati registrati, il fornitore può provare il credito relativo ai consumi non contabilizzati anche mediante presunzioni semplici e criteri tecnici di stima, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
  • La domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'utente non impedisce al convenuto di dimostrare il proprio diritto al pagamento con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
  • La censura in cassazione contro una valutazione presuntiva non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti: occorre evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio.
  • Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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