Cassazione Penale, Sentenza n. 24413/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 15/07/2022 che aveva respinto la domanda di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) proposta dal ricorrente, con il consenso del PM, per l'applicazione di una pena finale di anni 1 e mesi 2 di reclusione e euro 1.400,00 di multa. Il GIP aveva ritenuto la pena proposta incongrua rispetto al disvalore, al numero (venti) e alla gravità dei reati (prevalentemente furti) e aveva escluso il nesso di comune ideazione. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento del nesso tra i reati sia in ordine alla valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la verifica di congruità della pena proposta dal giudice dell'esecuzione deve essere un giudizio motivato, ancorato ai criteri dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., alle finalità costituzionali della pena (art. 27 Cost.) e ai parametri di determinazione della pena dell'art. 133 cod. pen. Nel caso concreto il rigetto è stato ritenuto ragionevole in considerazione dell'elevato numero di reati (indicativo di una personalità incline alla ripetizione di condotte devianti), giustificando così una determinazione più consistente del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 22/02/2023.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) e la possibilità per il giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sulla congruità della pena concordata.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il potere del giudice dell'esecuzione di verificare la conformità della proposta di applicazione della pena; il provvedimento impugnato è stato adottato in esercizio di tale potere.
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri e limiti per l'applicazione della pena su richiesta; la Corte afferma che la valutazione della congruità deve usare i criteri di tale disposizione e costituire un giudizio motivato e non arbitrario.
art. 27 Cost.
Richiamato come parametro delle finalità della pena cui il giudice deve conformare la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (personalità dell'imputato, gravità del fatto, esigenze di prevenzione e rieducazione) da considerare nella verifica della adeguatezza del patteggiamento rispetto all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La verifica di congruità della pena proposta nel patteggiamento è un giudizio motivato che deve riferirsi ai criteri previsti dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., alle finalità costituzionali della pena (art. 27 Cost.) e ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; non può essere arbitraria.
- Il consenso del PM alla proposta non vincola il giudice dell'esecuzione; quest'ultimo può rifiutare il patteggiamento se ritiene la pena discordante rispetto al disvalore e alla personalità dell'imputato.
- Un elevato numero di reati, soprattutto se di analoga gravità e tipologia (es. plurimi furti), è indicativo di propensione alla recidiva e può giustificare il rifiuto di una pena ritenuta insufficiente.
- La mancata constatazione di un 'nesso di comune ideazione' tra i reati può essere motivo legittimo per rifiutare la cumulazione delle attenuanti o per ritenere la pena proposta incongrua, purché la decisione sia motivata.
- In caso di rigetto della domanda di applicazione della pena su richiesta, la decisione del giudice dell'esecuzione è soggetta a sindacato di legittimità; la cassazione valuta principalmente la correttezza dell'applicazione delle norme e la sufficienza della motivazione.
- Il rigetto ingiustificato o meramente formale della domanda può comportare annullamento in sede di legittimità, mentre una motivazione che espone valutazioni riferibili ai criteri normativi è difficilmente censurabile.
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