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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30682/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha eccepito che la persona offesa, Piergiorgio Baruchello, ha rimesso la querela dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado e che tale remissione è stata rituale- mente accettata dall'imputata; perciò il reato perseguibile a querela si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa commesso il 3/5/2018 (proc. n. 5249/2018 RGNR), posto in continuazione con altro reato già definitivamente giudicato, si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali. L'annullamento riguarda la sola truffa in danno del Baruchello e determina l'esclusione della continuazione esterna riconosciuta dal giudice di appello; l'altro reato, già definitivo, resta valido e la relativa pena è eseguibile autonomamente.

Norme richiamate

  • art. 339 cod. proc. pen.

    prescrive le formalità per la remissione della querela; nel caso le formalità sono risultate rispettate (atto di remissione depositato)

  • art. 340 cod. proc. pen.

    regola effetti e modalità della remissione in pendenza del procedimento; in particolare il comma 4 consente la condanna alle spese processuali salvo diverso accordo nell'atto di remissione

  • art. 152 cod. pen.

    stabilisce che la remissione della querela estingue il reato perseguibile a querela; applicata come causa di estinzione del reato oggetto del giudizio

  • Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    principio secondo cui la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità e dovendo essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo

Massime di principio

  • La remissione della querela, debitamente formalizzata e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela anche se intervenuta durante il procedimento di cassazione; la Corte di Cassazione deve rilevarla e dichiararla.
  • La remissione della querela prevale su questioni di inammissibilità e può determinare l'annullamento della condanna anche dopo la pronuncia di merito, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto e le formalità siano rispettate (artt. 339, 340 c.p.p.).
  • Se il reato estinto era stato dichiarato in continuazione con altri reati, l'estinzione di quello annullato esclude la continuazione esterna: le altre condanne definitive restano autonome e le relative pene eseguibili separatamente.
  • È necessario rispettare le formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p. (atto di remissione e accettazione) perché la remissione produca effetti estintivi.
  • Anche quando il reato si estingue per remissione di querela, il giudice può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali salvo diversa pattuizione nell'atto di remissione (art. 340, comma 4 c.p.p.).

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