Cassazione Penale, Sentenza n. 1833/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che, in data 23/06/2023, aveva: rigettato gli appelli di Argirò e Sotira contro l'ordinanza del GIP di Locri che aveva disposto misure interdittive (divieto di esercitare la professione per 12 mesi); parzialmente accolto l'appello di Zavettieri escludendo la gravità indiziaria rispetto ai capi 16 e 51 (riducendo la misura al capo residuo 17 da 12 a 4 mesi). Il Procuratore aveva chiesto annullamento con rinvio per i capi 16 e 51 relativi a Zavettieri; gli imputati chiedevano l'annullamento delle misure per carenza di gravità indiziaria, vizio di motivazione e violazioni procedurali (esclusione di memorie depositate, interpretazione delle intercettazioni, mancanza del dolo, occasionalità della condotta per esigenze cautelari). La vicenda riguarda indagini su medici e un avvocato accusati di falsi certificati e corruzione per ottenere benefici previdenziali, legge 104/1992 e indennizzi assicurativi, con centrale il ruolo dello psichiatra Lascala.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: il ricorso del Procuratore fosse inammissibile per genericità e cumulo improprio di censure (art. 606 c.p.p.); i ricorsi degli imputati fossero inammissibili perché reiterativi dell'appello o privi di motivi di legittimità idonei a far emergere manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione (vietato riconsiderare la ricostruzione del quadro indiziario o la valutazione delle intercettazioni, salvo manifesta illogicità). Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame resta confermata: nulla è stato annullato o rinviato e permangono le valutazioni di gravità indiziaria e le riduzioni/interdizioni disposte dal riesame. Per effetto dell'inammissibilità, gli appellanti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Impostazione rigorosa circa i vizi della motivazione denunciabili in cassazione: il ricorrente non può cumulare in modo generico tutti i profili (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) ma deve specificare quale profilo contesta; la mancata specificazione determina inammissibilità
art. 127 cod. proc. pen.
Regola il deposito delle memorie nel procedimento di appello cautelare: termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie difensive; il mancato rispetto comporta preclusione e possibile inammissibilità
art. 121 cod. proc. pen.
Norma generale sul deposito delle memorie: richiamata in tema di limiti procedurali, ma per l'appello cautelare prevale la disciplina speciale di art. 127
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure processuali in merito all'ammissibilità e contenuto delle memorie; usata per contestare il rigetto di una memoria ma la Corte ha confermato l'applicabilità della preclusione speciale
art. 310 cod. proc. pen.
Richiama la regola speciale dell'art. 127 per il procedimento di appello cautelare; conferma il regime di deposito delle memorie e i relativi termini
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma prevista
legge n. 104/1992
Norma sostanziale richiamata nei fatti: benefici e agevolazioni di natura assistenziale/ lavorativa che alcuni indagati avrebbero cercato di ottenere mediante certificazioni false
falso in atto pubblico (normativa penale generale)
La Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui per la falsità ideologica in atto pubblico è sufficiente il dolo generico: la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto integra il reato, senza necessità di prova di dolo specifico
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato: può censurare solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione espressa nel testo impugnato, non la diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono materia di merito riservata al giudice di merito; in Cassazione si può intervenire solo se l'interpretazione è manifestamente illogica o irragionevole rispetto al testo del provvedimento
- Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve individuare con precisione il vizio dedotto (non è ammesso un generico elenco di vizi della motivazione); l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile
- Nel procedimento cautelare l'applicabilità della disciplina speciale (art. 127 c.p.p.) impone il rispetto dei termini per il deposito delle memorie: la mancata osservanza può condurre all'inammissibilità delle eccezioni difensive tardive
- La riproposizione in cassazione degli stessi argomenti già esaminati e respinti in sede di appello (reiterazione dei motivi) è spesso inammissibile: bisogna operare una critica di legittimità specifica e circostanziata
- Per il reato di falso ideologico in atto pubblico è sufficiente dimostrare la falsa attestazione di un accertamento non eseguito; l'elemento psicologico può essere configurato come dolo generico e non richiede prova di uno scopo fraudolento più articolato
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e altre sanzioni processuali previste (art. 616 c.p.p.), quindi occorre valutare attentamente la fondatezza e la forma delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione
- Quando si contesta in Cassazione un provvedimento cautelare è strategico concentrarsi su profili di diritto e su eventuali manifesta illogicità della motivazione, evitando di sollecitare una rivalutazione dei fatti che esula dalla giurisdizione di legittimità
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