Cassazione Civile, Ordinanza n. 21173/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una revocatoria ordinaria proposta dal fallimento di una società dichiarata fallita nel 2010, avente ad oggetto due rami d'azienda originariamente ceduti dalla fallita a due società intermedie e poi ritrasferiti alla società ricorrente quale subacquirente. Il fallimento deduceva che le prime cessioni erano già state revocate in altro giudizio ex art. 67 l.fall. e che anche i successivi trasferimenti erano inefficaci nei suoi confronti perché il subacquirente era in mala fede e consapevole della lesività dell'atto originario per i creditori. La società subacquirente ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) nullità per difetto di competenza del giudice ordinario, invocando la vis attractiva del tribunale fallimentare; 2) violazione degli artt. 66 l.fall., 2901 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che il giudice avesse deciso su fatti costitutivi non allegati tempestivamente, in particolare eventus damni e preesistenza dei crediti; 3) violazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., sostenendo che il curatore dovesse provare la preesistenza dei crediti e un mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla buona fede del subacquirente, relativi a fermo cantieri, cessione di contratti e altri elementi che avrebbero inciso sul valore dei rami d'azienda; 5) omesso esame del fatto che i beni ceduti alla subacquirente non sarebbero stati integralmente coincidenti con quelli ceduti alle società intermedie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per preclusione ex art. 38 c.p.c. e perché la competenza funzionale del tribunale fallimentare non riguarda la sezione fallimentare come ufficio autonomo; il secondo per difetto di specificità e per mancata censura dell'accertamento d'appello circa la produzione dello stato passivo con crediti anteriori; il terzo perché parte delle doglianze non investiva una vera ratio decidendi e perché non era censurato l'accertamento secondo cui la cessione aveva svuotato integralmente il patrimonio della cedente; il quarto per aspecificità e perché i fatti erano stati comunque considerati dal giudice di merito, oltre che non decisivi; il quinto perché non era stato indicato il luogo processuale di allegazione del fatto storico. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per preclusione processuale e per difetto di pertinenza rispetto alla questione di competenza invocata.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché carenti di specificità e non idonee a scalfire gli accertamenti di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure per aspecificità, mancata decisività e mancata indicazione del fatto storico e del suo ingresso nel processo.
art. 38 c.p.c.
la questione di competenza è stata ritenuta preclusa dalla mancata tempestiva deduzione nei termini previsti.
art. 24 l.fall.
la competenza funzionale del tribunale fallimentare è stata riferita all'ufficio nel suo complesso, non alla sola sezione fallimentare come autonomo ufficio.
art. 66 l.fall.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento; la Corte ha confermato che la revocatoria proposta dal curatore segue i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, nei limiti dell'accertamento di merito non validamente censurato.
art. 2901 c.c.
richiamato per delineare i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, in particolare eventus damni e consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
art. 112 c.p.c.
invocato per ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso il vizio per difetto di specificità e per l'esistenza di allegazioni già esaminate in appello.
art. 67 l.fall.
richiamato come base della separata revocatoria delle prime cessioni dei rami d'azienda, utilizzata come elemento fattuale nell'accertamento della mala fede del subacquirente.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria proposta dal fallimento, la questione di competenza non può essere dedotta tardivamente oltre i termini di preclusione processuale, salvo i limitati casi in cui sia in discussione un diverso profilo processuale rilevabile d'ufficio.
- L'azione revocatoria ordinaria del curatore richiede l'accertamento dell'eventus damni e, nel caso di trasferimenti successivi, della mala fede del subacquirente, che può essere desunta da un quadro indiziario complessivo e concordante.
- Quando il giudice di merito ha accertato, con motivazione autonoma, la sussistenza di crediti anteriori e l'effetto depauperativo dell'atto, la censura che neghi tali presupposti è inammissibile se non investe specificamente tali accertamenti.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi devono essere specifiche, autosufficienti e accompagnate dall'indicazione del fatto storico, del luogo processuale di allegazione e della sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Ai fini della revocatoria nei trasferimenti a catena, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale può derivare anche dall'atto che ha sottratto al debitore l'intero patrimonio o il bene sostanzialmente coincidente con esso, senza necessità di un ulteriore mutamento patrimoniale diverso da quello già conseguente all'alienazione.
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