Cassazione Penale, Sentenza n. 34453/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato la pericolosità sociale di Stambè e applicato la libertà vigilata per un anno, denunciando errata applicazione dell'art. 203 c.p. in relazione all'art. 228 c.p., e sosteneva che la pericolosità non poteva essere presunta in base al reato associativo ma doveva essere accertata sulla base delle condotte successive alla condanna e della vita del condannato dopo l'espiazione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha rilevato il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità automatica della misura in caso di condanna per reati associativi (art. 416/416-bis e art. 417 c.p.) o sulla necessità di un accertamento concreto della pericolosità (art. 133 e art. 203 c.p.). Pur riconoscendo l'esistenza dell'orientamento che prevede una presunzione semplice di pericolosità dopo condanna per associazione mafiosa, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia operato in modo automatico: ha effettuato una verifica, pur sintetica, sull'attualità della pericolosità valutando durata e qualità dell'affiliazione, la persistenza di legami familiari e di frequentazioni con pregiudicati, l'assenza di adeguata rielaborazione critica delle condotte e l'insussistenza di elementi positivi tali da escludere la permanenza del vincolo. Ha così confermato l'applicazione della libertà vigilata per la durata minima di un anno e ha condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 417 cod. pen.
la misura di sicurezza deve intervenire «sempre» a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 416 o 416-bis
l'art. 417 è richiamato come norma che impone l'applicazione della misura dopo condanna per reati associativi; la Corte discute la sua lettura tra una presunzione semplice di pericolosità e la necessità di un accertamento concreto dell'attualità della pericolosità
art. 416 e art. 416-bis cod. pen.
reati associative/associazione mafiosa che, per la loro natura e gravità, legittimano l'applicazione della misura di sicurezza richiamata dall'art. 417; la condanna per tali delitti è alla base della presunzione di pericolosità discussa
art. 203 cod. pen.
principio secondo cui la pericolosità sociale va accertata quando appare probabile che il condannato commetta nuovi reati; la Corte afferma che il giudizio di pericolosità deve comunque ispirarsi a questo criterio di probabilità
art. 133 cod. pen.
criteri per la valutazione della pericolosità sociale (storia personale, condotte successive, legami, ecc.): la Corte richiama la necessità di valutare tali elementi, anche se in alcuni casi possono rimanere efficaci elementi residuali della pericolosità pregressa
art. 228, comma 5, cod. pen.
la misura minima prevista dall'art. 228, comma 5, cod. pen. è di un anno
la Corte ha calibrato la misura sulla durata minima prevista dalla norma, ritenendo che i profili di rischio residui potessero essere affrontati con il periodo limitato applicato
art. 230, comma primo e combinato disposto con art. 417 cod. pen.
testo di giurisprudenza richiamato sulla combinazione degli artt. 230 e 417 circa l'applicazione della libertà vigilata
alcune sentenze interpretano il combinato disposto come esimente dall'onere motivazionale specifico sulla pericolosità quando è intervenuta condanna per 416-bis con pena elevata; la Corte ricorda questo orientamento ma non lo segue in senso automatistico
legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, comma 2
richiamata nella discussione giurisprudenziale storica che ha portato all'esigenza di verificare concretamente la pericolosità prima di applicare misure di sicurezza, in chiave di compatibilità costituzionale
Massime di principio
- La condanna per reati associativi (art. 416/416-bis) dà luogo a una presunzione semplice di pericolosità richiamata da art. 417 c.p., ma non sempre legittima un automatismo: il giudice deve comunque verificare, anche sinteticamente, l'attualità della pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 e del principio concretamente espresso dall'art. 203 c.p.
- Nella valutazione vanno considerati durata e qualità dell'affiliazione, relazioni familiari e di frequentazione con pregiudicati, l'esistenza e l'operatività attuale dell'organizzazione, la persistenza di legami che possono consentire la rivitalizzazione del vincolo associativo e la rielaborazione critica delle condotte da parte del condannato.
- Esistono eccezioni in cui la misura può essere esclusa o attenuata nonostante la condanna (es. collaboratore di giustizia, ruolo marginale, breve affiliazione, prova di definitiva cesura del vincolo): il giudice deve valutare tali elementi in concreto.
- Quando la pericolosità è ritenuta residua o limitata, il giudice può adottare la misura minima prevista dalla norma (es. libertà vigilata per un anno) calibrandola sul rischio effettivamente riscontrato, evitando sia l'automatismo sia l'assolutismo della non applicazione.
- L'onere istruttorio non sempre richiede prove di nuovi reati successivi alla condanna: può essere sufficiente accertare elementi 'residuali' attuali che rendono probabile il rischio di recidiva, ma elementi positivi post-condanna (comportamenti rieducativi, lavoro stabile lontano dal contesto) possono contrastare la presunzione e devono essere valutati.
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