Sentenza n. 14777/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, della “ingiunzione di demolizione per le strutture realizzate presso il terreno sito in loc. Furbara, in Comune di Santa Marinella, distinto in Catasto al foglio n. 26, particella 11, in locazione al Sig. Cuccarese Claudio di proprietà di RFI – Rete Ferroviaria Ita-liana – S.p.A.” Protocollo Partenza n. 15098/2026 del 4 maggio 2026, notificato a R.F.I. il successivo 5 maggio 2026, con la quale il Comune ha ingiunto all’odierna ricorrente (nonché al Sig. Clau-dio Cuccarese) “di effettuare entro 90 giorni dalla data di notifica della presente, la demolizione della piscina, abusivamente realizzata, nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi presso l’immobile sito nel Comune di Santa Marinella, in loc. Furbara, distinto in Catasto al foglio n. 26, particella 11”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione della piscina abusivamente realizzata e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
RFI ha impugnato l'ingiunzione di demolizione notificata il 5 maggio 2026, deducendo: i) nullità per difetto e impossibilità dell'oggetto, poiché il provvedimento ordinava la demolizione di una piscina non coincidente con i manufatti abusivi descritti nelle premesse e nella motivazione; ii) violazione e falsa applicazione di legge, poiché RFI non aveva la disponibilità materiale e giuridica del terreno e delle opere abusive, non essendole il fondo stato restituito dal conduttore né dalla procedura di liquidazione giudiziale che ne aveva acquisito il possesso; tale situazione avrebbe reso impossibile l'ottemperanza all'ordine e illegittima l'eventuale acquisizione gratuita del bene ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; iii) mancanza di elementi essenziali, per non essere stata destinataria dell'ordine la liquidatela, indicata come l'unico soggetto in grado di operare legittimamente sul bene, e per non essere stata individuata l'area da acquisire in caso di inottemperanza. Nelle more il Comune ha adottato una nuova ordinanza di demolizione, indirizzata anche al liquidatore della procedura, eliminando il riferimento alla piscina e precisando che il nuovo provvedimento sostituiva integralmente quello impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La nuova ordinanza comunale del 16 luglio 2026 ha sostituito integralmente il provvedimento impugnato, eliminando il riferimento erroneo alla piscina e includendo tra i destinatari il liquidatore della procedura di liquidazione giudiziale. Il precedente atto è quindi uscito dal mondo giuridico e non sussisteva più un interesse attuale alla decisione di merito. Il Comune è stato tuttavia condannato alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché la rettifica è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e ha emendato proprio i vizi dedotti da RFI, relativi all'oggetto e ai destinatari dell'ordine demolitorio. Le spese sono state compensate nei confronti del conduttore e della liquidatela.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso orale [...] dell'esistenza di profili di improcedibilità del ricorso
Impone il previo avviso alle parti quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse attuale alla decisione.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale
È richiamato in relazione alle conseguenze dell'eventuale inottemperanza all'ordine di demolizione e alla necessità che l'ordine sia rivolto ai soggetti concretamente in grado di eseguirlo.
Massime di principio
- La sostituzione integrale, nelle more del giudizio, di un provvedimento amministrativo impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, quando il nuovo atto elimina il precedente dal mondo giuridico e non residuano utilità concrete conseguibili mediante la pronuncia giudiziale.
- In materia di repressione degli abusi edilizi, la correzione dell'oggetto dell'ordine demolitorio e l'integrazione dei destinatari con il soggetto che abbia la disponibilità giuridica e materiale del bene possono comportare la sostituzione integrale dell'originaria ingiunzione.
- Quando l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento sostitutivo dopo la proposizione del ricorso e il nuovo atto emenda i vizi specificamente dedotti, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile.
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