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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Tributi locali - Tarsu - Termine per il recupero - Notifica di cartella di pagamento - Notifica di atto successivo - Quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il termine entro il quale deve essere notificato un atto successivo alla cartella di pagamento relativa alla TARSU. Si discute se, in assenza di impugnazione della cartella, il credito diventi irretrattabile e soggetto al termine ordinario decennale oppure se continui ad applicarsi il termine di prescrizione previsto per il tributo, nella fattispecie quinquennale.

La decisione

La cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo, se non impugnata non acquista efficacia di giudicato. Di conseguenza, non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. L'atto successivo deve essere notificato entro il termine quinquennale; decorso tale termine, il credito TARSU deve ritenersi prescritto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 23397 del 2016.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016

    La cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, qualora non impugnata non acquista l'efficacia di giudicato.

    La mancata impugnazione della cartella rende la pretesa non più contestabile nei suoi contenuti, ma non trasforma il termine di prescrizione del tributo in un termine decennale né attribuisce alla cartella efficacia di giudicato.

  • Disciplina della prescrizione quinquennale dei tributi locali

    Per i crediti periodici relativi a tributi locali, come la TARSU, il credito si prescrive ordinariamente in cinque anni. Un atto successivo alla cartella deve quindi essere notificato entro tale termine, salvo specifici atti interruttivi validamente notificati.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non impugnata non equivale a una sentenza passata in giudicato: rende stabile la pretesa, ma non modifica automaticamente il termine di prescrizione applicabile al tributo.
  • Per i tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale, l'ente o l'agente della riscossione deve notificare gli atti successivi entro cinque anni, considerando eventuali validi atti interruttivi.
  • In caso di notifica tardiva dell'atto successivo, il contribuente può eccepire la prescrizione del credito, purché il termine non sia stato interrotto da atti validamente notificati.
  • La verifica deve concentrarsi sulla cronologia delle notifiche, sulla validità degli atti interruttivi e sulla specifica natura del tributo, poiché termini diversi possono applicarsi a crediti diversi.

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