Ordinanza n. 13272/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento del 4/12.03.2026 con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in relazione alla procedura di mobilità/interpello anno 2024 per gli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente solo 5 punti nella graduatoria definitiva residua; b) in parte qua della graduatoria definitiva residua afferente la procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6.08.2021 (di seguito solo P.C.D.) o di altro atto generale, materialmente non conosciuto; c) del Provvedimento Capo Dipartimento (di seguito solo P.C.D.) del 6.08.2021 o di altro atto generale, materialmente non conosciuto, regolante la procedura di mobilità/interpello - anno 2024, nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/1992 e sub.te nella parte in cui (art. 12 comma 7) non consente l’attribuzione dei 4 punti ivi previsti per l’assistenza a parente disabile, per tutte le sedi indicate in domanda di trasferimento, limitando tale attribuzione di punteggio ad una sola sede nella stessa regione del domicilio della persona con disabilità; d) di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguenziale comunque lesivo; in via gradata per l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, nella graduatoria definitiva residua della procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6/08/2021, il punteggio complessivo pari a 17, su entrambe le sedi indicate in domanda di mobilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione di 5 punti e graduatoria definitiva residua della procedura di mobilità/interpello 2024 del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché disciplina della procedura nella parte relativa alla precedenza ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 e al punteggio per assistenza a parente disabile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia, nell’ambito della procedura di mobilità/interpello 2024 per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, gli ha attribuito soltanto 5 punti nella graduatoria definitiva residua. Ha inoltre impugnato, in parte qua, la graduatoria e il Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021, o altro atto generale non conosciuto, lamentando il mancato riconoscimento del diritto di precedenza previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e la mancata attribuzione, per entrambe le sedi indicate nella domanda, dei 4 punti previsti per l’assistenza a un parente con disabilità, in quanto la disciplina della procedura limiterebbe tale punteggio a una sola sede nella medesima regione del domicilio della persona assistita. In via subordinata, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento di un punteggio complessivo di 17 punti su entrambe le sedi indicate.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né il diritto al punteggio richiesto. Ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell’elenco dei candidati collocati nella graduatoria dell’interpello, quali potenziali controinteressati. A tal fine ha disposto la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito internet dell’Amministrazione, di un avviso contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi degli atti impugnati e la formula relativa all’esecuzione dell’ordinanza. Il ricorrente dovrà provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi 15 giorni, entrambi termini qualificati come perentori. L’udienza di merito è stata fissata al 16 dicembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fonte del diritto di precedenza nel trasferimento per assistere un familiare con disabilità; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicabilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro una graduatoria di mobilità può incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati nella graduatoria, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intera platea dei potenziali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione, purché l’avviso contenga l’autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di ricorso, gli estremi degli atti impugnati e l’indicazione che la pubblicazione è effettuata in esecuzione dell’ordinanza per assicurare la conoscenza legale ai controinteressati.
- Quando dispone la notificazione per pubblici proclami, il giudice può fissare un termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso e un distinto termine perentorio per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, rinviando la decisione di merito alla successiva udienza.
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