Risoluzione n. 205 del 3/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972 non si applica al mero noleggio di mezzi con operatore quando manca autonomia organizzativa e il prestatore è un mero esecutore; in tal caso si applica l’IVA ordinaria al 20%. Si applica invece solo ai subappalti di lavori edili riconducibili alla sezione F ATECOFIN, quando l’oggetto è una prestazione di risultato con organizzazione propria e rischio dell’esecutore.
Reverse charge nei contratti di noleggio con operatore (nolo a caldo) nel settore edile
Reverse charge e contratti di noleggio con operatore nel settore edile
La risoluzione esamina l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai contratti di noleggio di mezzi con operatore, c.d. "nolo a caldo", nel contesto delle prestazioni edilizie. Il documento distingue tra semplice noleggio di mezzi e veri subappalti di lavori edili, evidenziando quando il reverse charge opera e quando invece resta applicabile l’IVA ordinaria.
Quesito posto dal contribuente
Il consorzio Alfa, operante prevalentemente nel settore edile, chiede se i contratti di noleggio di mezzi con operatore debbano rientrare nel reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
L’istante rappresenta che:
- il consorzio è costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata;
- le prestazioni svolte consistono in scavi, sbancamenti, trasporto di terra, sabbia e altri materiali per conto terzi;
- il contratto utilizzato è un noleggio di mezzi d’opera e trasporto con relativo operatore, spesso non formalizzato per iscritto, in considerazione della rapidità dell’intervento;
- il corrispettivo è commisurato alle ore di utilizzo del mezzo e dell’operatore, non al risultato.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il consorzio ritiene che i contratti di noleggio di mezzi con operatore, remunerati a ore, non rientrino nel reverse charge. Secondo l’istante, tali prestazioni dovrebbero essere fatturate con IVA al 20%, e lo stesso criterio dovrebbe valere anche nei rapporti tra il socio e il consorzio, alla luce dei chiarimenti già forniti con la Circolare n. 19/E del 2007.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che la Legge n. 296/2006 ha sostituito il sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, in attuazione della Direttiva comunitaria 2006/69, entrata in vigore il 13 agosto 2006.
La lett. a) dell’art. 17, comma 6, prevede l’estensione del reverse charge:
- alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera;
- rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
- nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
L’Agenzia ribadisce che, per effetto dell’inversione contabile, il debitore d’imposta è il destinatario della prestazione, se soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, in deroga al principio generale che individua come debitore il cedente o prestatore.
Criteri interpretativi sul settore edile e sulla sezione F ATECOFIN
La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 viene richiamata per precisare che i destinatari della disciplina devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile, riconducibile in linea generale all’attività di costruzione.
In particolare:
- sono considerate rese nel comparto edilizio le prestazioni dipendenti da subappalti riconducibili alle attività della sezione F (“costruzioni”) della tabella ATECOFIN 2004;
- sono tenuti al reverse charge i subappaltatori che svolgono, anche non in via esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN della sezione “Costruzioni”;
- per tali soggetti, l’obbligo riguarda le sole prestazioni rese nell’ambito delle medesime attività edili.
Esclusione del semplice noleggio senza manodopera
L’Agenzia chiarisce che i contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera, cioè senza operatore o senza montaggio/smontaggio, sono esclusi dal reverse charge perché:
- non concretizzano subappalti;
- non rientrano tra le attività riconducibili alla sezione F ATECOFIN.
Noli a caldo e codici ATECOFIN rilevanti
Viene precisato che rientrano nella sezione F della tabella ATECOFIN i contratti di noleggio c.d. “a caldo” riconducibili, tra l’altro, ai seguenti codici:
- 45.25.0, altri lavori di costruzione, tra cui il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio;
- 45.50.0, noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili con operatore, tra cui il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo, ecc.
Distinzione tra mero noleggio e appalto/subappalto di risultato
La risoluzione pone una distinzione decisiva tra due fattispecie:
- se il prestatore è un mero esecutore materiale delle direttive del committente, manca l’autonomia organizzativa, elemento tipico dell’appalto, e quindi non si applica il reverse charge;
- se invece il contratto ha ad oggetto la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un subappalto, con obbligazione di risultato, assenza di vincolo di subordinazione, organizzazione in proprio e assunzione dei rischi, allora il reverse charge si applica.
Caso concreto esaminato e conclusione
Nel caso sottoposto, il consorzio Alfa ha stipulato un contratto di noleggio di mezzi con operatore, con corrispettivo calcolato sulle ore di effettivo utilizzo del mezzo e dell’operatore, senza riferimento al risultato finale.
L’Agenzia osserva che:
- il consorzio non dispone di autonomia organizzativa nell’esecuzione della prestazione;
- esso opera come mero esecutore materiale delle direttive del committente;
- manca quindi uno degli elementi tipici del contratto d’appalto.
Per questo motivo, la prestazione non è soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Ne deriva che:
- il consorzio Alfa deve fatturare con addebito di IVA al 20%;
- analogamente, il socio che fattura al consorzio deve applicare l’IVA al 20%.
Base procedurale della risposta
La risposta è resa dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.
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