Risoluzione n. 200 del 2/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il regime IVA applicabile alle lavorazioni in Italia di prodotti farmaceutici di proprietà di un soggetto residente nel Regno Unito, con o senza intervento del rappresentante fiscale in Italia, e disciplina le conseguenze quando la destinazione finale dei beni cambia tra mercato italiano, UE ed extraUE. Vengono confermate le procedure amministrative e le rettifiche ai registri e ai modelli Intrastat, distinguendo tra operazioni non imponibili e cessioni interne imponibili.
Trattamento IVA delle lavorazioni su beni di un soggetto UK con destinazioni variabili Italia/UE/extraUE
Trattamento IVA delle lavorazioni in Italia su beni di un soggetto UK
La risoluzione esamina il regime IVA delle prestazioni di lavorazione eseguite in Italia da Alfa Srl su prodotti farmaceutici di proprietà di un soggetto residente nel Regno Unito, con destinazione finale a clienti italiani, comunitari o extraUE. Il documento si concentra soprattutto sugli effetti fiscali e contabili quando la destinazione inizialmente prevista dei beni cambi successivamente.
Quesito posto dall’istante
La società Alfa Srl chiede chiarimenti sul trattamento IVA da applicare nel caso in cui la materia prima introdotta in Italia per la lavorazione:
- risulti eccedente rispetto agli ordini iniziali e venga dirottata verso clienti UE o extraUE;
- oppure risulti insufficiente e parte della merce inizialmente destinata a clienti UE o extraUE venga successivamente indirizzata verso clienti italiani.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società prospetta quattro ipotesi operative.
Destinazione originaria al mercato italiano
Per la merce destinata a clienti italiani, il rappresentante fiscale del soggetto UK dovrebbe:
- effettuare l’acquisto intracomunitario della materia prima con autofattura;
- compilare il modello Intrastat;
- registrare l’acquisto nei registri IVA e annotare la merce nel registro dei "beni propri presso terzi in conto lavorazione".
Alfa Srl dovrebbe:
- prendere in carico la merce nel registro dei "beni di terzi in conto lavorazione";
- fatturare la lavorazione con IVA italiana ordinaria al rappresentante fiscale;
- consentire al rappresentante fiscale di fatturare poi la cessione interna al cliente italiano;
- gestire l’inoltro fisico delle merci ai clienti italiani.
Destinazione originaria a clienti UE ed extraUE
Per la merce destinata a clienti UE o extraUE del committente UK, Alfa Srl ritiene che:
- il rappresentante fiscale non debba intervenire;
- la società italiana annoti la materia prima nei registri di conto lavorazione con destinazione al consumo fuori dall’Italia;
- venga presentato il modello Intrastat (statistico).
La lavorazione dovrebbe essere fatturata come operazione non imponibile:
- ai sensi dell’art. 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993 se la destinazione è in altro Stato UE;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9, DPR 633/1972 se la destinazione è extraUE.
Variazione da mercato italiano a UE/extraUE
Se una parte della merce inizialmente destinata al mercato italiano viene successivamente dirottata all’estero, il rappresentante fiscale dovrebbe:
- emettere nota di credito per stornare l’acquisto intracomunitario già effettuato;
- scaricare il registro dei beni propri presso terzi in conto lavorazione;
- rettificare gli Intrastat già presentati.
Anche Alfa Srl dovrebbe rettificare i propri registri di beni di terzi in conto lavorazione.
Variazione da mercato estero a mercato italiano
Se una parte della merce inizialmente destinata a clienti UE o extraUE viene successivamente indirizzata al mercato italiano, il rappresentante fiscale dovrebbe:
- emettere autofattura per l’acquisto intracomunitario della merce in lavorazione;
- compilare tutti i modelli Intrastat;
- aggiornare i registri di conto lavorazione.
Alfa Srl dovrebbe poi fatturare la lavorazione con IVA ordinaria al rappresentante fiscale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993, secondo cui le prestazioni di servizi relative a beni mobili, se rese nel territorio dello Stato a un committente soggetto passivo in altro Stato membro e con beni spediti o trasportati fuori dall’Italia, non si considerano effettuate in Italia. Per i beni destinati a Paesi extraUE, la non imponibilità deriva dall’art. 9, comma 1, n. 9, DPR 633/1972.
Caso di beni destinati a clienti UE o extraUE
Quando le materie prime sono introdotte in Italia per essere lavorate da Alfa Srl con destinazione del prodotto finito a clienti del committente non residente in altri Stati UE o extraUE, la procedura prospettata viene ritenuta corretta.
In tale ipotesi:
- Alfa Srl prende in carico la materia prima di proprietà del soggetto non residente nei registri dei "beni di terzi in conto lavorazione";
- compila il modello Intrastat statistico, se tenuta alla presentazione mensile e se i beni sono destinati a terzi comunitari;
- emette fattura non imponibile per la lavorazione direttamente al committente non residente:
- ex art. 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993 per destinazione comunitaria;
- ex art. 9, comma 1, n. 9, DPR 633/1972 per destinazione extraUE;
- storna conseguentemente il registro dei beni di terzi in conto lavorazione.
Caso di beni destinati al mercato italiano
Quando il prodotto finito è destinato alla cessione sul mercato italiano:
- il rappresentante fiscale della società non residente regolarizza l’acquisto intracomunitario e assolve la relativa imposta;
- compila il modello Intrastat sia statistico sia fiscale;
- annota la merce nel registro dei "beni propri presso terzi in conto lavorazione";
- Alfa Srl registra la materia prima nel proprio registro dei "beni di terzi in conto lavorazione" e rettifica il modello INTRA, se già presentato per l’introduzione delle merci in Italia;
- terminata la lavorazione, Alfa Srl emette fattura con IVA al rappresentante fiscale;
- il prodotto finito sarà poi ceduto internamente dal rappresentante fiscale ai clienti italiani.
Rettifiche in caso di variazione della destinazione
Se la quantità di materia prima inizialmente destinata al mercato estero viene successivamente dirottata sul mercato italiano:
- il rappresentante fiscale deve regolarizzare l’acquisto intracomunitario per la quantità corrispondente;
- le variazioni risultano obbligatorie ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972, richiamato dall’art. 56 del D.L. 331/1993;
- la regolarizzazione dell’acquisto intracomunitario deve avvenire con rettifica in aumento nei modi e termini dell’art. 46, ultimo comma, D.L. 331/1993;
- deve essere compilato il modello INTRA-2ter per le rettifiche degli acquisti intracomunitari dei periodi precedenti;
- Alfa Srl, se tenuta all’Intrastat mensile, apporta le corrispondenti variazioni nella parte statistica e rettifica il registro dei "beni di terzi in conto lavorazione".
Se invece parte della materia prima inizialmente destinata al mercato italiano viene ceduta a clienti UE o extraUE:
- il rappresentante fiscale storna l’acquisto intracomunitario iniziale con una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972;
- la variazione in diminuzione è qualificata come mera facoltà del soggetto passivo;
- devono essere stornati anche il registro dei "beni propri in lavorazione presso terzi" e gli elenchi Intrastat, tramite modello INTRA-2ter;
- Alfa Srl deve modificare i registri dei "beni di terzi in conto lavorazione" intestandoli al committente britannico.
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