Risoluzione n. 203 del 3/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione alla metà dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 601/1973 può applicarsi anche ai mutui fondiari concessi da banche, nonostante il riferimento testuale agli antichi istituti di credito fondiario. L’agevolazione spetta però solo se il mutuo è fondiario e se la cooperativa edilizia destinataria opera effettivamente nell’edilizia economica e popolare secondo i requisiti di legge.
Agevolazione imposta sostitutiva su mutui fondiari per cooperative edilizie
Agevolazione su mutui fondiari a cooperative edilizie
La risoluzione affronta la possibilità di applicare la riduzione alla metà dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 19, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a un mutuo fondiario richiesto da una cooperativa edilizia per la costruzione di abitazioni. Il chiarimento riguarda in particolare l’attualità della norma dopo la riforma del credito fondiario introdotta dal T.U.B.
Quesito sottoposto
La Banca Alfa S.p.A. segnala che la cooperativa edilizia "Beta" ha richiesto un finanziamento sotto forma di mutuo fondiario con erogazione a stati di avanzamento dei lavori, ai sensi degli articoli 38 e seguenti del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Il finanziamento è destinato a effettuare la costruzione di abitazioni, come previsto dallo statuto sociale della cooperativa. La banca chiede se a tale mutuo sia applicabile l’agevolazione dell’articolo 19, comma 3, del d.P.R. n. 601/1973.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, l’agevolazione dovrebbe spettare anche se la norma menziona espressamente i mutui concessi dagli "istituti di credito fondiario". La tesi si fonda sul fatto che il T.U.B. avrebbe abrogato la riserva di attività in favore dei soli istituti di credito fondiario, attribuendo alle banche la facoltà di concedere mutui fondiari. Di conseguenza, la disposizione agevolativa dovrebbe ritenersi ancora applicabile ai mutui fondiari erogati dalle banche.
Interpretazione dell’Agenzia: continuità della disciplina
L’Agenzia richiama innanzitutto il tenore dell’articolo 19, comma 3, del d.P.R. n. 601/1973, secondo cui l’imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario a istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie, in conformità agli articoli 147 e 148 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
Viene poi ricostruita l’evoluzione normativa degli istituti di credito fondiario:
- disciplina originaria nel T.U. 16 luglio 1905, n. 646;
- successiva sostituzione con d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7;
- abrogazione della disciplina del 1976 con la legge 6 giugno 1991, n. 175;
- successiva abrogazione di quest’ultima ad opera del T.U.B., art. 161, comma 1.
Secondo l’Agenzia, il T.U.B. ha innovato radicalmente la disciplina del credito fondiario sotto il profilo soggettivo, consentendo a ogni banca e non più soltanto ad appositi istituti di esercitare il credito fondiario. Tale intervento non va letto come una vera e propria abrogazione della disciplina precedente, ma come una sostituzione della stessa.
Ragioni della continuità dell’agevolazione
L’Agenzia sottolinea che le caratteristiche tecniche dei mutui fondiari sono rimaste immutate rispetto alla normativa previgente, in particolare per quanto riguarda:
- la durata minima del finanziamento;
- la necessità della garanzia ipotecaria su immobili;
- i limiti di ammontare del finanziamento in rapporto al valore degli immobili ipotecati.
Anche i soggetti abilitati a erogare mutui fondiari, oggi identificati nelle banche, sono sottoposti a controlli e requisiti specifici, analogamente a quanto avveniva per gli antichi istituti di credito fondiario.
La risoluzione evidenzia inoltre che la ratio della disciplina del T.U.B. e quella dell’imposta sostitutiva coincidono, entrambe orientate a favorire l’accesso al credito. In questo quadro, l’articolo 19, comma 3, rappresenta una previsione agevolativa ulteriore rispetto al regime generale dell’imposta sostitutiva, finalizzata a sostenere il finanziamento della costruzione di case economiche e popolari da parte, tra l’altro, delle cooperative edilizie.
Un ulteriore argomento a sostegno della perdurante applicabilità dell’agevolazione è tratto dall’articolo 44, comma 1, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha abrogato l’articolo 17, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 601/1973 ma non l’articolo 19, comma 3, pur trattandosi di disposizioni entrambe riferite agli istituti di credito fondiario.
Presupposti per ottenere la riduzione
L’Agenzia conclude che la riduzione alla metà dell’imposta sostitutiva può essere riconosciuta anche per i mutui fondiari concessi dalle banche, ma soltanto se ricorrono congiuntamente:
- il requisito soggettivo, ossia che il soggetto erogante sia una banca;
- il requisito oggettivo, ossia che il finanziamento abbia natura fondiaria;
- la destinazione del mutuo a istituti autonomi per le case popolari o a cooperative edilizie, in conformità agli articoli 147 e 148 del R.D. n. 1165/1938.
Con specifico riferimento alla cooperativa "Beta", l’agevolazione può essere applicata solo se la cooperativa risulta effettivamente costituita e opera nell’ambito dell’edilizia economica e popolare. In particolare, deve perseguire, secondo quanto previsto dallo statuto sociale, lo scopo di costruire case che siano economicamente e popolarmente qualificate, cioè dotate dei requisiti previsti dagli articoli 48 e 49 del R.D. n. 1165/1938.
Base normativa della risposta
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. L’atto conferma quindi la persistenza dell’agevolazione, ma circoscrive la sua applicazione al rispetto rigoroso dei requisiti soggettivi, oggettivi e finali previsti dalla disciplina richiamata.
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