Risoluzione n. 204 del 3/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 204/E del 3 agosto 2007 chiarisce che le cessioni di grano farro decorticato scontano l’aliquota IVA del 10%, in quanto il prodotto va classificato tra i cereali altrimenti lavorati, riconducibili alla voce doganale NC 1104.2918 e al richiamo della Tabella A, parte III, punto 28, del D.P.R. n. 633/1972.
Aliquota IVA su cessioni di grano farro decorticato
Aliquota IVA applicabile al grano farro decorticato
La Risoluzione n. 204/E del 3 agosto 2007 affronta, in sede di interpello, il trattamento IVA delle cessioni di grano farro decorticato. L’Amministrazione finanziaria conclude per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, sulla base della classificazione doganale del prodotto e del richiamo alla disciplina contenuta nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Quesito posto dalla società
La società istante, Alfa S.r.l., ha chiesto di conoscere quale fosse il corretto trattamento tributario, ai fini IVA, da applicare alle cessioni di grano farro decorticato. L’istanza è stata presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società riteneva applicabile l’aliquota IVA del 10%, sostenendo che il prodotto rientrasse tra quelli indicati al punto 28 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Valutazione dell’Amministrazione finanziaria
Per rispondere al quesito, l’Amministrazione ha ritenuto necessario individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto. A tal fine è stato acquisito il parere dell’Agenzia delle Dogane, che ha svolto test di laboratorio sul prodotto.
Dalle verifiche è emerso che:
- il farro è un cereale a grano vestito, analogamente a orzo e avena;
- durante la trebbiatura le cariossidi non si separano dalle glume e dalle giumelle;
- prima dell’utilizzazione, la granella deve essere mondada, cioè decorticata, mediante molatura, con eliminazione dei rivestimenti glumeali e di una parte del pericarpo.
Classificazione doganale del prodotto
Sulla base di tali elementi, il prodotto è stato classificato tra i “cereali altrimenti lavorati”, con codice NC 1104.2918 della vigente Tariffa Doganale. Tale classificazione corrisponde alla voce 11.02 della Tabella A, parte III, punto 28, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
Conseguenze ai fini IVA
In considerazione della classificazione individuata, la Risoluzione afferma che alla cessione del grano farro decorticato si applica l’aliquota IVA del 10% prevista dalla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Il punto 28 della Tabella richiama infatti la voce 11.02 e comprende espressamente:
- semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori;
- cereali mondati, perlati, in fiocchi;
- germi di cereali anche sfarinati.
Base normativa della risposta
La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello e viene indicato che essa è formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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