Risoluzione n. 206 del 3/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 206/E del 3 agosto 2007 chiarisce che il limite di spesa di 48.000 euro per la detrazione del 36% va considerato autonomamente per i lavori sulle parti comuni condominiali e per quelli eseguiti sulla singola unità immobiliare. Nel caso esaminato, le spese per il condominio non incidono sul plafond relativo ai lavori dell’appartamento del contribuente.
Detrazione 36% per ristrutturazioni: autonomia del tetto di spesa per lavori su parti comuni e su appartamento
Risoluzione n. 206/E del 3 agosto 2007: autonomia del limite di spesa per ristrutturazioni condominiali e private
La risoluzione affronta il coordinamento tra la detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali e quella spettante per lavori eseguiti sulla singola unità immobiliare. Il punto centrale riguarda il limite massimo di spesa di 48.000 euro e la sua applicazione nel caso di interventi distinti effettuati in momenti diversi.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente riferisce che:
- nel 2004 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell’edificio in cui abita;
- negli anni 2005 e 2006 ha poi eseguito lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento, ubicato nello stesso edificio.
Chiede quindi se le spese sostenute per i lavori sulle parti comuni debbano essere incluse nel limite massimo di 48.000 euro riferibile ad ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia.
Soluzione interpretativa del contribuente
Il contribuente ritiene che:
- la spesa relativa ai lavori sulle parti comuni condominiali non debba essere inclusa nel limite massimo di 48.000 euro previsto per la singola unità immobiliare.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, della legge n. 449/1997 e successive modifiche e proroghe, che consente la detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per:
- lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978 sulle singole unità immobiliari.
Viene poi richiamato l’art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, dal 1° ottobre 2006, il limite di 48.000 euro, quale tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito all’abitazione.
La circolare n. 28 del 4 agosto 2006 viene citata per chiarire che, dopo la modifica normativa, il limite che prima era riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare deve ora intendersi riferito esclusivamente all’immobile e ripartito tra i soggetti aventi diritto alla detrazione.
Infine, la risoluzione richiama l’art. 1, comma 387, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, che proroga per l’anno 2007 l’agevolazione del 36% nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni dell’edificio non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati dal contribuente nel proprio appartamento.
La conclusione si fonda su due considerazioni principali:
- i lavori sulle parti comuni sono stati eseguiti nel 2004, quando la normativa e i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria consideravano la detrazione per i lavori condominiali del tutto autonoma, anche quanto ai limiti di spesa, rispetto a quella per gli interventi sulle singole unità immobiliari;
- anche alla luce delle regole introdotte dall’art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, le spese per i lavori sulle parti comuni restano oggetto di un’autonoma previsione agevolativa e devono quindi essere considerate separatamente.
Effetti pratici per il contribuente
Ne deriva che:
- per i lavori sulle parti comuni dell’edificio il contribuente può fruire di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione, purché sia stata attivata la procedura prevista dal D.M. n. 41/1998 e successive modificazioni;
- per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel proprio appartamento, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute entro il limite di 48.000 euro, a condizione che siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. n. 41/1998.
Conclusione
La risoluzione afferma quindi l’autonomia dei due plafond di spesa: quello relativo alle parti comuni condominiali e quello relativo ai lavori sulla singola abitazione. Le spese condominiali non riducono il limite spettante per la ristrutturazione dell’appartamento del contribuente.
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