Risoluzione n. 199 del 2/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene soggetta a imposta di bollo l’attestazione del funzionario accertatore sul libretto di tirocinio personale, qualificandola come certificazione rientrante nell’art. 4 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972, con bollo fin dall’origine di euro 14,62 per foglio.
Imposta di bollo sull’attestazione sul libretto di tirocinio personale
Imposta di bollo sull’attestazione del libretto di tirocinio personale
Il documento esamina, in sede di interpello, il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’attestazione apposta sul libretto di tirocinio personale per aspiranti conduttori di generatori di vapore. L’istanza è presentata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la risposta dell’Agenzia delle Entrate conclude per l’assoggettamento a bollo.
Quesito posto dal Ministero
Il Ministero richiama la normativa secondo cui, per essere ammessi agli esami per il conferimento del patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, gli aspiranti conduttori devono:
- aver effettuato il tirocinio come fuochista per il periodo previsto dal grado di abilitazione richiesto;
- avere almeno un accertamento di data successiva al rilascio del libretto personale.
Su tale base, il Ministero chiede un parere circa l’assoggettamento all’imposta di bollo dell’attestazione apposta dal funzionario accertatore sul libretto di tirocinio personale.
Soluzione interpretativa prospettata dal Ministero
Il Ministero del Lavoro ritiene che l’attestazione non rientri tra gli atti soggetti all’imposta di bollo.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per:
- atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato;
- atti e provvedimenti delle regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane e unità sanitarie locali;
- atti e provvedimenti degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri;
- atti rilasciati anche in estratto o copia dichiarata conforme all’originale a richiesta degli interessati.
Dalla documentazione acquisita risulta che l’attestazione sul libretto personale consiste in una dichiarazione resa da un conduttore patentato, riportata su una pagina del libretto, dalla quale emerge che il titolare del libretto è assistito nel servizio in qualità di aspirante conduttore e non come manovale. La correttezza di tale dichiarazione è confermata dal funzionario dell’Azienda per i servizi sanitari sulla stessa pagina.
Secondo l’Agenzia, tale conferma ha natura di certificazione, poiché attesta fatti, atti o qualità conosciuti dal funzionario che sottoscrive e fa fede anche verso autorità e soggetti diversi dall’ente che ha formato l’atto. Per questo motivo, l’attestazione è ricompresa tra gli atti e provvedimenti indicati dall’articolo 4 della tariffa e quindi soggetta a imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Modalità di assolvimento del tributo
L’imposta deve essere corrisposta dall’aspirante conduttore mediante gli appositi contrassegni rilasciati con modalità telematica dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 642/1972. I contrassegni vanno applicati sul foglio che reca la dichiarazione del funzionario accertatore.
Conclusione
La risoluzione conclude che l’attestazione sul libretto di tirocinio personale è soggetta a imposta di bollo fin dall’origine e che il relativo onere grava sull’aspirante conduttore, con applicazione del contrassegno telematico sul foglio interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 2 ago 2007Risoluzione n. 200 del 2/08/2007
- Risoluzione · 2 ago 2007Risoluzione n. 201 del 2/08/2007
- Risoluzione · 1 ago 2007Risoluzione n. 197 del 1/08/2007
- Risoluzione · 1 ago 2007Risoluzione n. 198 del 1/08/2007
- Risoluzione · 3 ago 2007Risoluzione n. 206 del 3/08/2007
- Risoluzione · 3 ago 2007Risoluzione n. 205 del 3/08/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →