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Sentenza

Sentenza n. 1601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202401012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una veranda in ferro e vetri con copertura in materiale plastico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda l’impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 nei confronti di una veranda di circa 7 metri per 3, realizzata su un terrazzino. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non dimostrata la legittimità urbanistica dell’opera e non provata con ragionevole certezza la sua epoca di realizzazione, anche considerando che nel Comune di Napoli l’edificazione anteriore alla legge urbanistica del 1942 e alla legge n. 765/1967 era comunque soggetta al regolamento edilizio del 1935 e al previo rilascio del titolo edilizio. In appello sono stati dedotti tre motivi, sostanzialmente connessi. Il primo ha censurato l’omessa considerazione della licenza edilizia n. 232 del 13 giugno 1966, richiamata in un atto di donazione, nonché degli elementi desumibili dai materiali impiegati, che avrebbero dimostrato l’epoca risalente e la legittima realizzazione della veranda. È stato inoltre sostenuto che spettasse al Comune provare la data di realizzazione dell’abuso e fornire elementi contrari alla ricostruzione del privato. Il secondo motivo ha lamentato l’omessa valutazione delle prove offerte e dell’inerzia comunale protrattasi nel tempo, deducendo che il lungo intervallo tra la realizzazione dell’opera e l’ordinanza avrebbe generato un legittimo affidamento e imposto una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione. Il terzo motivo ha sostenuto il carattere pertinenziale, non abitativo e di modeste dimensioni della veranda, destinata soltanto a proteggere il balcone da sole e intemperie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ribadito che, in materia di abusi edilizi, l’onere della prova della legittimità dell’opera grava su chi la afferma. Nel caso concreto l’appellante non ha depositato neppure il titolo edilizio del 1966, dal quale avrebbe potuto desumersi la legittimità della veranda, e non ha fornito altri elementi sufficienti a dimostrarne l’assentimento. Le deduzioni sono state inoltre ritenute contraddittorie, poiché il progetto originario avrebbe previsto un terrazzino e non una veranda; anche le risultanze catastali deponevano per la realizzazione successiva della veranda. È stata respinta anche la censura fondata sul legittimo affidamento: in presenza di un abuso edilizio, il potere repressivo dell’amministrazione è vincolato e il decorso del tempo non incide sulla doverosità dell’intervento, né impone una motivazione rafforzata ulteriore rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità. La qualificazione dell’opera come pertinenza e le sue ridotte dimensioni non hanno superato il difetto di prova circa la legittimità urbanistica. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione della veranda; il potere repressivo esercitato dall’amministrazione è stato considerato vincolato in presenza dell’abuso.

  • regolamento edilizio del Comune di Napoli entrato in vigore nel 1935

    Secondo quanto richiamato nella sentenza di primo grado e non censurato con successo in appello, imponeva il previo rilascio del titolo edilizio anche per edificazioni anteriori alla legge urbanistica del 1942 e alla legge n. 765/1967.

  • legge urbanistica del 1942

    È richiamata quale riferimento temporale rispetto alla disciplina edilizia applicabile nel Comune di Napoli; la sentenza esclude che la mera anteriorità dell’opera rispetto a tale legge dimostri la sua legittimità.

  • legge n. 765/1967

    È richiamata quale ulteriore riferimento temporale, senza che la sua anteriorità possa esonerare il privato dalla prova del titolo edilizio richiesto dalla disciplina comunale previgente.

Massime di principio

  • In materia di abusi edilizi, l’onere di provare la legittimità dell’opera, compresa l’epoca della sua realizzazione e l’esistenza del relativo titolo abilitativo, grava sul privato che ne afferma la regolarità; la mancata produzione del titolo edilizio e di elementi probatori attendibili giustifica il rigetto della domanda di annullamento dell’ordinanza demolitoria.
  • Il potere repressivo degli abusi edilizi ha natura vincolata: una volta accertata la violazione edilizia, l’amministrazione è tenuta a esercitare il potere sanzionatorio e il decorso del tempo non rende illegittima la demolizione né fa venir meno la doverosità dell’intervento.
  • Il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione nella repressione dell’abuso edilizio non determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile del responsabile e non impone una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello insito nel ripristino della legalità violata.
  • La qualificazione di un manufatto come pertinenza, la sua ridotta dimensione o la sua destinazione non abitativa non dimostrano da sole la legittimità urbanistica dell’opera e non esonerano il privato dall’onere di provare l’esistenza del titolo edilizio o degli altri presupposti di assentibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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