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Sentenza

Sentenza n. 1289/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dal sig. Fusco Gabriele, a favore del lavoratore, nell'ambito della procedura flussi per lavoro subordinato stagionale emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli protocollato con n.0194619 del 13/05/2025 e notificato a mezzo pec in pari data.

Giustizia amministrativa202503240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta per l’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivato dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro il 14 settembre 2023 ed era entrato regolarmente in Italia nel gennaio 2024. A causa della mancata tempestiva convocazione da parte dell’Amministrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, si era successivamente trasferito in altra provincia, dove aveva iniziato nel gennaio 2025 un’attività lavorativa con un diverso datore di lavoro. La revoca del nulla osta è stata censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 42 del d.l. 73/2022, degli artt. 8-bis, 9 e 31 del d.P.R. 394/1999, nonché per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità manifesta. Il ricorrente ha dedotto che il ritardo nella convocazione non gli era imputabile, che l’Amministrazione non aveva considerato la nuova attività lavorativa né valutato la possibilità di consentire la stipula del contratto con il diverso datore di lavoro o di rilasciare un permesso per attesa occupazione. Con un ulteriore motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24-bis del d.lgs. 286/1998, delle circolari ministeriali richiamate e dell’art. 8 CEDU, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., per omessa valutazione della condizione personale, sociale, familiare e lavorativa dello straniero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Il giudice ha valorizzato l’ingresso regolare del ricorrente, l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti, il lungo intervallo tra il rilascio del nulla osta e la revoca e l’effettivo avvio di una nuova attività lavorativa, documentata mediante contratto, modello Unilav, proroga e buste paga. Il decorso del tempo, non imputabile al ricorrente, non poteva essere posto a suo carico. Prima di adottare la revoca, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato in Italia, la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro e, almeno, il rilascio di un titolo per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali. La decisione amministrativa è stata quindi ritenuta irragionevole e carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del difensore il compenso di euro 1.500,00, comprensivo di spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    La revoca del nulla osta per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere applicata considerando le concrete vicende del rapporto e il comportamento dell’Amministrazione.

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in l. 122/2022

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina applicabile alla procedura di ingresso per lavoro.

  • artt. 8-bis, 9 e 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamati quali disposizioni disciplinanti la procedura di ingresso e soggiorno per lavoro.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e coerente, nonché una valutazione effettiva delle circostanze rilevanti ai fini della revoca.

  • artt. 5, commi 5 e 6, 22 e 24-bis d.lgs. 286/1998

    Rilevano nella valutazione della posizione personale e lavorativa dello straniero e della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale parametro per la valutazione della vita privata e familiare e dell’inserimento sociale dello straniero.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Ha giustificato la riduzione ordinaria del 50% del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Individua i criteri per la liquidazione del compenso professionale, applicati dal giudice in ragione della limitata difficoltà della controversia.

Massime di principio

  • Quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno dipende dall’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti, la revoca del nulla osta non può essere adottata automaticamente ponendo sul lavoratore le conseguenze del ritardo amministrativo.
  • Prima di revocare un nulla osta per lavoro, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della posizione dello straniero, considerando l’ingresso regolare, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e i legami residui con il Paese d’origine.
  • Lo straniero non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli conseguenze derivanti dal decorso del tempo quando tale decorso sia causalmente riconducibile all’inerzia dell’Amministrazione.
  • In presenza di una nuova attività lavorativa effettivamente iniziata in Italia, l’Amministrazione deve valutare, prima della revoca, la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro oppure di rilasciare un titolo per attesa occupazione, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta è illegittimo se omette di confrontarsi con le circostanze personali e lavorative sopravvenute dello straniero e si fonda su una motivazione meramente automatica, senza adeguata istruttoria e ponderazione degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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