Cassazione Penale, Sentenza n. 3919/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per tentato omicidio (art. 575 e segg. cod. pen.), porto di arma comune da sparo e porto di un manganello telescopico, deducendo: assenza dei requisiti dell'univocità e dell'idoneità letale degli atti; carenza dell'animus necandi per Rakipi (sosteneva comportamento solo intimidatorio, contestando l'esatta sequenza in cui sarebbe stato pronunciato "Spara, spara!"); vizio motivazionale sulla valutazione delle testimonianze (in particolare della persona offesa Wael Saamali) e dei riscontri oggettivi (tracce biologiche sullo stick di burro cacao; sangue in locale; rinvenimento di pistola e vetture); richiesta di rinnovazione istruttoria per una perizia balistica ritenuta necessaria dalle difese; eccezione di nullità/omessa traduzione della motivazione per Cala e preclusione del diritto d'impugnazione; contestazione della configurabilità del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e della qualificazione giuridica del porto d'arma e del manganello; contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nella fattispecie della "doppia conforme" (prime due decisioni di merito concordi), il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della completezza della valutazione probatoria e dell'eventuale manifesto travisamento delle prove. Ha confermato la piena attendibilità della testimonianza della persona offesa e la ricostruzione fattuale che attribuisce a Rakipi ruolo primario (fornitura arma, indicazione dell'obiettivo, incitamento e partecipazione all'inseguimento) e a Cala l'esecuzione degli spari. Ha ritenuto superflua la perizia balistica richiesta in appello in presenza di idonea consulenza tecnica acquisita in dibattimento e ha respinto le doglianze sulla traduzione della sentenza, sul concorso anomalo, sul porto del manganello e sulla dosimetria della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma indicata dal dispositivo ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola per la valutazione dell'attendibilità della prova indiziaria e per l'approccio analitico/olistico al compendio indiziario; la Corte ha richiamato tale criterio nella conferma della valutazione conforme nei gradi di merito
art. 43 cod. pen.
Riferimento al nesso psicologico della responsabilità penale (elemento soggettivo); impiegato nella discussione sull'animus necandi di Rakipi
art. 56 cod. pen.
Norma sull'autore del reato e sui diversi elementi soggettivi; richiamata in relazione al tentativo e al dolo
art. 575 cod. pen.
Definizione del reato di omicidio; utilizzato per inquadrare il tentato omicidio contestato
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento del concorso fra Rakipi e Cala, anche se con ruoli diversi
art. 116 cod. pen.
Concorso anomalo: la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'evento più grave (tentato omicidio) non può ritenersi non voluto né conseguenza di fattori totalmente estranei alla condotta di base
art. 4 L. n. 895 del 1967
Norma richiamata dalle difese in relazione al porto di pistola; la Corte ha ritenuto provata la disponibilità dell'arma e il concorso di Rakipi
art. 4 Legge n. 110 del 1975 (primo comma)
Norma sul porto di armi od oggetti atti a offendere (ricovero del manganello): la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione al rinvenimento nell'abitacolo dell'auto in uso a Rakipi
art. 607 cod. proc. pen.
Presupposto di legittimazione del "ricorso dell'imputato"; la Corte ha chiarito che la legittimazione sostanziale resta ma l'esercizio del ricorso in Cassazione richiede la rappresentanza tecnica
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti dell'esame di cassazione in caso di doppia conforme: censurabile il vizio solo se si tratta di omissione dell'esame di temi probatori decisivi o manifesto travisamento delle prove
art. 62 bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede specificità e non può essere accordato per rilievi generici
art. 133 cod. pen.
Parametri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della dosimetria operata dai giudici di merito
art. 27 Costituzione
Principio della funzione rieducativa della pena richiamato a supporto della congruità della misura sanzionatoria
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Se la Corte d'appello e il Tribunale concordano (doppia conforme), la Cassazione può sindacare la motivazione solo per omissione dell'esame di questioni probatorie decisive o per manifesto travisamento delle prove; non è ammessa una rivalutazione libera del fatto.
- La testimonianza della persona offesa, anche se inizialmente incerta per timore, può conservare piena efficacia probatoria se analizzata e motivata correttamente nei gradi di merito e corroborata da elementi oggettivi (tracce biologiche, segni sul luogo, intercettazioni).
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (es. perizia balistica) in appello è eccezionale: va accolta solo se indispensabile e se la fase istruttoria di primo grado non abbia già fornito accertamenti tecnici esaurienti.
- La responsabilità per concorso di persone può derivare da apporti diversi (fornitura arma, incitamento, partecipazione all'esecuzione); il giudice deve motivare la forma concreta del contributo e il nesso causale con l'evento.
- Le attenuanti generiche richiedono un'istanza specifica e elementi concreti: il loro diniego motivato in termini sintetici è in linea con la discrezionalità del giudice di merito.
- L'omessa o ritardata traduzione della motivazione non sempre produce nullità automatica: rileva la conoscenza effettiva da parte dell'imputato o la rappresentanza tecnica che esercita il ricorso, salvo casi in cui l'assenza della traduzione abbia impedito materialmente l'esercizio del diritto di difesa.
- Le dichiarazioni confessorie frazionate possono essere scisse: il giudice può ritenere attendibile solo la parte coerente e corroborata da elementi esterni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →