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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3919/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per tentato omicidio (art. 575 e segg. cod. pen.), porto di arma comune da sparo e porto di un manganello telescopico, deducendo: assenza dei requisiti dell'univocità e dell'idoneità letale degli atti; carenza dell'animus necandi per Rakipi (sosteneva comportamento solo intimidatorio, contestando l'esatta sequenza in cui sarebbe stato pronunciato "Spara, spara!"); vizio motivazionale sulla valutazione delle testimonianze (in particolare della persona offesa Wael Saamali) e dei riscontri oggettivi (tracce biologiche sullo stick di burro cacao; sangue in locale; rinvenimento di pistola e vetture); richiesta di rinnovazione istruttoria per una perizia balistica ritenuta necessaria dalle difese; eccezione di nullità/omessa traduzione della motivazione per Cala e preclusione del diritto d'impugnazione; contestazione della configurabilità del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e della qualificazione giuridica del porto d'arma e del manganello; contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nella fattispecie della "doppia conforme" (prime due decisioni di merito concordi), il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della completezza della valutazione probatoria e dell'eventuale manifesto travisamento delle prove. Ha confermato la piena attendibilità della testimonianza della persona offesa e la ricostruzione fattuale che attribuisce a Rakipi ruolo primario (fornitura arma, indicazione dell'obiettivo, incitamento e partecipazione all'inseguimento) e a Cala l'esecuzione degli spari. Ha ritenuto superflua la perizia balistica richiesta in appello in presenza di idonea consulenza tecnica acquisita in dibattimento e ha respinto le doglianze sulla traduzione della sentenza, sul concorso anomalo, sul porto del manganello e sulla dosimetria della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma indicata dal dispositivo ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola per la valutazione dell'attendibilità della prova indiziaria e per l'approccio analitico/olistico al compendio indiziario; la Corte ha richiamato tale criterio nella conferma della valutazione conforme nei gradi di merito

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento al nesso psicologico della responsabilità penale (elemento soggettivo); impiegato nella discussione sull'animus necandi di Rakipi

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sull'autore del reato e sui diversi elementi soggettivi; richiamata in relazione al tentativo e al dolo

  • art. 575 cod. pen.

    Definizione del reato di omicidio; utilizzato per inquadrare il tentato omicidio contestato

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento del concorso fra Rakipi e Cala, anche se con ruoli diversi

  • art. 116 cod. pen.

    Concorso anomalo: la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'evento più grave (tentato omicidio) non può ritenersi non voluto né conseguenza di fattori totalmente estranei alla condotta di base

  • art. 4 L. n. 895 del 1967

    Norma richiamata dalle difese in relazione al porto di pistola; la Corte ha ritenuto provata la disponibilità dell'arma e il concorso di Rakipi

  • art. 4 Legge n. 110 del 1975 (primo comma)

    Norma sul porto di armi od oggetti atti a offendere (ricovero del manganello): la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione al rinvenimento nell'abitacolo dell'auto in uso a Rakipi

  • art. 607 cod. proc. pen.

    Presupposto di legittimazione del "ricorso dell'imputato"; la Corte ha chiarito che la legittimazione sostanziale resta ma l'esercizio del ricorso in Cassazione richiede la rappresentanza tecnica

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti dell'esame di cassazione in caso di doppia conforme: censurabile il vizio solo se si tratta di omissione dell'esame di temi probatori decisivi o manifesto travisamento delle prove

  • art. 62 bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede specificità e non può essere accordato per rilievi generici

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della dosimetria operata dai giudici di merito

  • art. 27 Costituzione

    Principio della funzione rieducativa della pena richiamato a supporto della congruità della misura sanzionatoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello e il Tribunale concordano (doppia conforme), la Cassazione può sindacare la motivazione solo per omissione dell'esame di questioni probatorie decisive o per manifesto travisamento delle prove; non è ammessa una rivalutazione libera del fatto.
  • La testimonianza della persona offesa, anche se inizialmente incerta per timore, può conservare piena efficacia probatoria se analizzata e motivata correttamente nei gradi di merito e corroborata da elementi oggettivi (tracce biologiche, segni sul luogo, intercettazioni).
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria (es. perizia balistica) in appello è eccezionale: va accolta solo se indispensabile e se la fase istruttoria di primo grado non abbia già fornito accertamenti tecnici esaurienti.
  • La responsabilità per concorso di persone può derivare da apporti diversi (fornitura arma, incitamento, partecipazione all'esecuzione); il giudice deve motivare la forma concreta del contributo e il nesso causale con l'evento.
  • Le attenuanti generiche richiedono un'istanza specifica e elementi concreti: il loro diniego motivato in termini sintetici è in linea con la discrezionalità del giudice di merito.
  • L'omessa o ritardata traduzione della motivazione non sempre produce nullità automatica: rileva la conoscenza effettiva da parte dell'imputato o la rappresentanza tecnica che esercita il ricorso, salvo casi in cui l'assenza della traduzione abbia impedito materialmente l'esercizio del diritto di difesa.
  • Le dichiarazioni confessorie frazionate possono essere scisse: il giudice può ritenere attendibile solo la parte coerente e corroborata da elementi esterni.

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