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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23598 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI - Azione esecutiva contro il terzo acquirente - Termini - Sospensione ex art. 32 d.l. n. 429 del 1982 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la validità dell'azione esecutiva fiscale nei suoi confronti, eccependo la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di far valere il privilegio speciale sull'immobile. L'ingiunzione di pagamento per INVIM era stata notificata nel 1989, mentre l'atto di compravendita era stato registrato il 27 giugno 1983, oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 56, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972. L'Amministrazione sosteneva che tale termine fosse stato sospeso dall'art. 32 del d.l. n. 429 del 1982, relativo alla riscossione delle imposte complementari e suppletive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario. Ha stabilito che la sospensione prevista dall'art. 32 del d.l. n. 429 del 1982 opera esclusivamente per i termini relativi alla riscossione dell'imposta nei confronti del debitore principale e del responsabile d'imposta, non anche per il termine quinquennale entro cui l'Amministrazione deve agire contro il terzo acquirente per far valere il privilegio speciale sull'immobile. Il privilegio, pertanto, doveva considerarsi estinto per decorso del termine. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla ricorrente Euro 2.500,00, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982, come modificato dal d.l. n. 916 del 1982

    La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive

    La sospensione è di stretta interpretazione e riguarda i termini relativi alla riscossione nei confronti del debitore principale e del responsabile d'imposta; non si estende al termine per l'azione esecutiva contro il terzo acquirente dell'immobile.

  • Art. 56, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986

    Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione

    Il privilegio speciale a garanzia del credito tributario ha un termine quinquennale autonomo di efficacia, decorrente dalla registrazione dell'atto, entro il quale l'Amministrazione deve agire contro il terzo acquirente.

  • Art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972

    Rende applicabile all'INVIM la disciplina del d.P.R. n. 131 del 1986 relativa al termine di efficacia del privilegio.

  • Art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972

    Prevede il privilegio speciale dell'Erario sull'immobile a garanzia del credito INVIM, azionabile anche nei confronti dell'acquirente, pur non essendo quest'ultimo debitore o responsabile dell'imposta.

  • Art. 2772 del codice civile

    Costituisce la base civilistica del privilegio speciale sui beni immobili a garanzia dei crediti tributari.

  • Art. 2964, comma 1, del codice civile

    Stabilisce la regola generale dell'inassoggettabilità dei termini di decadenza a sospensione, salvo diversa previsione espressa; la norma eccezionale invocata dall'Amministrazione non può essere estesa analogicamente.

  • Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il termine entro cui l'Amministrazione deve esercitare un privilegio fiscale contro un terzo acquirente è autonomo rispetto ai termini di riscossione del tributo nei confronti del debitore principale.
  • Le norme che sospendono termini di prescrizione o decadenza in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese, in via analogica o estensiva, a soggetti o azioni diversi da quelli espressamente indicati.
  • L'acquirente di un immobile gravato da privilegio fiscale può essere assoggettato all'esecuzione sul bene, pur non essendo debitore dell'imposta e pur non potendo normalmente contestare l'accertamento tributario originario.
  • Quando il privilegio consente al Fisco di agire su un bene appartenente a un soggetto estraneo al debito, l'azione deve essere esercitata entro il termine previsto dalla legge; decorso tale termine, il privilegio si estingue.
  • Per valutare la tempestività dell'azione fiscale contro un terzo acquirente occorre verificare autonomamente la data di registrazione dell'atto, il termine specifico applicabile e l'eventuale presenza di una norma espressa di sospensione riferibile anche a tale azione.

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