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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 2036 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Agevolazioni ed esenzioni - Imponibile ridotto per "leasing nautico" - Contratto di leasing per una imbarcazione - Simulazione contrattuale e quindi abuso del diritto provato da presunzioni semplici - Necessità che le prove indiziarie siano gravi, precise e concordanti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la genuinità di quattro contratti di leasing nautico relativi ad imbarcazioni, ritenendo che il maxi-canone iniziale, pari in alcuni casi a circa il 50% del prezzo, e il prezzo di riscatto finale molto ridotto dimostrassero che il leasing fosse una compravendita simulata. Secondo l’Ufficio, l’operazione avrebbe avuto come finalità prevalente il trasferimento della proprietà dell’imbarcazione mediante un contratto formalmente qualificato come leasing, così da beneficiare del regime IVA agevolato. La Commissione ha qualificato tali elementi come presunzioni semplici, valutabili solo se gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. Per tre contratti gli indizi sono stati ritenuti insufficienti, anche perché il maxi-canone poteva essere giustificato dall’esigenza di ridurre il finanziamento o garantire il credito, mentre il basso prezzo di riscatto poteva dipendere dal debito già sostanzialmente estinto con i canoni pagati. Per uno dei contratti, invece, una e-mail acquisita dall’Ufficio dichiarava espressamente che l’operazione era stata realizzata unicamente per beneficiare dell’IVA ridotta.

La decisione

L’appello dell’Agenzia è stato accolto solo parzialmente. L’avviso relativo al periodo d’imposta 2006 è stato annullato limitatamente al contratto stipulato il 29 giugno 2006, mentre è stato confermato per il contratto stipulato il 7 giugno 2006, rispetto al quale la prova della finalità esclusivamente fiscale e dell’abuso del diritto è stata ritenuta certa, anche in ragione della dichiarazione contenuta nella e-mail. L’avviso relativo al periodo d’imposta 2007 è stato integralmente annullato. Sono state confermate, per il contratto del 7 giugno 2006, anche le sanzioni, essendo stata ravvisata una condotta dolosa e non una situazione di obiettiva incertezza normativa. È stata esclusa l’applicabilità all’IVA della procedura prevista dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973; le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 2729 Codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento su presunzioni semplici, gli elementi indiziari devono essere effettivamente gravi, precisi e concordanti. La mera anomalia rispetto alla prassi di mercato non dimostra, da sola, la simulazione del contratto.

  • Art. 1 e art. 7 D.P.R. 633/1972

    Sono stati richiamati dall’Agenzia in relazione alla disciplina IVA applicabile alle operazioni di leasing nautico; tuttavia, il recupero d’imposta è stato ritenuto fondato solo per il contratto per il quale risultava provata la finalità elusiva.

  • Art. 5 della VI Direttiva IVA

    Richiamato dall’Agenzia nell’ambito della qualificazione sostanziale dell’operazione e della contestazione della natura simulata del leasing.

  • Art. 37-bis, comma 4, D.P.R. 600/1973

    La disposizione, all’epoca applicabile alle imposte sui redditi, non è stata ritenuta estensibile all’IVA. Inoltre, era stata abrogata dal D.Lgs. 128/2015; pertanto non poteva determinare l’illegittimità degli avvisi relativi alla controversia.

  • Art. 12 Legge 212/2000

    In assenza dell’applicabilità dell’art. 37-bis e del nuovo art. 10-bis, le garanzie procedimentali sono state ricondotte alla disciplina generale dello Statuto del contribuente. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato perché il processo verbale di constatazione era stato consegnato oltre sessanta giorni prima degli avvisi.

  • Art. 10-bis Legge 212/2000

    La disciplina generale dell’abuso del diritto, introdotta successivamente, non è stata applicata al caso concreto per effetto delle disposizioni transitorie.

  • Art. 5 D.Lgs. 472/1997

    Le sanzioni sono state confermate per il contratto in relazione al quale la finalità esclusivamente fiscale risultava da una dichiarazione espressa, integrando una condotta dolosa.

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 30055 del 23 dicembre 2008

    È richiamata quale fondamento del principio generale antielusivo: il contribuente non può ottenere vantaggi fiscali mediante l’uso distorto di strumenti giuridici, quando l’operazione è priva di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d’imposta.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 25758 del 5 dicembre 2014

    È richiamata per precisare che costituisce pratica abusiva l’operazione economica che impiega in modo improprio e distorto uno strumento negoziale con scopo predominante di eludere la norma tributaria.

  • Art. 8 Codice civile

    Gli studi statistici Assilea sono stati ritenuti privi di efficacia normativa e quindi non vincolanti per l’autonomia contrattuale delle parti; possono documentare una prassi, ma non dimostrano da soli la simulazione del leasing.

Massime di principio

  • Nel leasing nautico, un maxi-canone elevato e un prezzo di riscatto ridotto non provano automaticamente che il contratto sia una compravendita simulata: devono essere accompagnati da ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
  • Le statistiche o le prassi di mercato possono costituire supporto argomentativo, ma non hanno valore normativo e non bastano, da sole, a dimostrare l’abuso del diritto.
  • La presenza di ragioni economiche plausibili, come la necessità di ridurre l’importo finanziato o di garantire il credito per il rischio di insolvenza e occultamento del bene, può escludere l’abuso del diritto.
  • L’abuso del diritto ricorre quando lo strumento contrattuale è utilizzato in modo distorto e la finalità predominante è ottenere un vantaggio fiscale, in assenza di ragioni economiche apprezzabili diverse dal risparmio d’imposta.
  • Una prova documentale o dichiarativa che dimostri espressamente la finalità esclusivamente fiscale può essere decisiva e prevalere sulle giustificazioni economiche addotte dal contribuente.
  • La valutazione deve essere effettuata contratto per contratto: anche nell’ambito della stessa operazione complessiva, alcuni contratti possono essere ritenuti abusivi e altri pienamente validi.
  • In caso di contestazioni IVA anteriori all’introduzione della disciplina generale dell’abuso del diritto, non è automaticamente applicabile la procedura prevista per le imposte sui redditi; restano comunque necessarie le garanzie procedimentali generali previste dallo Statuto del contribuente.

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