Sentenza del 18/11/2015 n. 2033 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (errore di fatto) - Non sussiste l'errore di fatto quando il fatto è stato oggetto di valutazione da parte del giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la sentenza impugnata fosse fondata su una svista relativa all'esistenza o all'inesistenza di un fatto decisivo. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l'errore deve consistere in una falsa percezione materiale del fatto, non già in una diversa valutazione giuridica o probatoria dello stesso.
La decisione
Il principio affermato è che non sussiste errore di fatto quando il fatto è stato comunque preso in considerazione dal giudice e la decisione deriva dalla sua valutazione giuridica. La revocazione è quindi ammissibile soltanto in presenza di una svista percettiva o di un errore materiale su un fatto decisivo non esaminato correttamente; non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione o il ragionamento giuridico della sentenza. Dal testo non risulta esplicitamente il dispositivo, ma il principio conduce al rigetto della revocazione quando la censura riguarda una valutazione del fatto.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La norma consente la revocazione solo quando il giudice sia incorso in una svista percettiva o in un errore materiale sull'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, purché il fatto non sia stato oggetto di valutazione. Non ricorre invece l'errore revocatorio quando il giudice abbia esaminato il fatto e lo abbia diversamente interpretato o valutato giuridicamente.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle prove, dei fatti o delle norme applicate.
- L'errore revocatorio richiede una falsa percezione oggettiva e immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a un fatto decisivo e non controverso.
- Se il giudice ha esaminato il fatto, anche se lo ha interpretato in modo ritenuto erroneo, la censura riguarda normalmente un errore di giudizio e non può fondare la revocazione.
- Prima di proporre revocazione occorre distinguere tra omissione o svista materiale sul fatto, astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e contestazione della valutazione giuridica, che deve essere fatta con gli ordinari mezzi di impugnazione.
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