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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 4259 - Comm. Trib. Prov. Milano

Avviso di "presa in carico" del ruolo da parte di Equitalia - Non impugnabilità - Inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Equitalia informava della presa in carico delle somme richieste con un precedente avviso di accertamento, ritenendola un atto lesivo autonomamente impugnabile. La questione riguardava la possibilità di ricorrere contro tale comunicazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e, più in generale, contro atti non espressamente inclusi nell’elenco normativo ma eventualmente idonei a rendere conoscibile una pretesa tributaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La mera comunicazione di presa in carico non contiene una nuova e specifica pretesa tributaria né espone autonome ragioni di fatto e di diritto, ma si limita a informare il contribuente che le somme già richieste con un avviso di accertamento sono state affidate a Equitalia per la riscossione. Pertanto, non costituisce un atto autonomamente impugnabile. La sentenza richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui possono essere impugnati anche atti non espressamente elencati dall’art. 19 quando portino a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e motivata; tale principio, però, non si applica alla semplice presa in carico del ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    La comunicazione di presa in carico del ruolo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, perché non contiene una nuova pretesa tributaria né una motivazione autonoma.

  • Art. 97 della Costituzione

    Buon andamento e imparzialità dell'amministrazione

    È richiamato insieme agli artt. 24 e 53 Cost. per sostenere un’interpretazione non meramente formale dell’elenco degli atti impugnabili, estendendo la tutela agli atti che rendano effettivamente conoscibile una pretesa tributaria concreta.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi

    Imporrebbe di consentire l’impugnazione di atti che, anche se non espressamente indicati dall’art. 19, portino il contribuente a conoscenza di una pretesa tributaria specifica e motivata.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    È richiamato quale principio costituzionale di tutela del contribuente e di corretto esercizio della potestà impositiva.

  • Cassazione, ordinanza 28 novembre 2014, n. 25297

    Sono impugnabili tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono.

    L’impugnabilità può estendersi ad atti non inclusi nell’art. 19 quando abbiano contenuto sostanziale impositivo; non riguarda invece gli atti meramente informativi o preparatori, come la semplice presa in carico del ruolo.

Massime di principio

  • Un atto tributario è autonomamente impugnabile anche se non espressamente elencato dalla legge quando comunica una pretesa fiscale concreta, specifica e motivata, tale da produrre un’immediata lesione per il contribuente.
  • La comunicazione meramente informativa o organizzativa, che si limita a segnalare il passaggio della riscossione a un agente senza introdurre una nuova pretesa, non è normalmente impugnabile autonomamente.
  • La contestazione deve essere rivolta contro l’atto che ha originariamente determinato la pretesa tributaria, come l’avviso di accertamento o la cartella, rispettando i relativi termini di impugnazione.
  • L’impugnazione di un atto non autonomamente impugnabile comporta il rischio che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza esame nel merito della pretesa.

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