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Sentenza

Sentenza n. 2967/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 327, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.01.2024.

Giustizia amministrativa202504444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi euro 1.000. Ha chiesto l'esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, e conteneva soltanto una delega generica per il riconoscimento del diritto alla Carta docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il difensore sia munito di una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa all'apposizione in calce o a margine del ricorso quando il collegamento materiale con l'atto consenta di desumerne l'oggetto; tuttavia, secondo il Collegio, tale eccezione non si applica alla procura cartacea scansionata e depositata insieme al ricorso nativo digitale. L'allegazione telematica certifica l'autografia della sottoscrizione, ma non rende la procura sufficientemente specifica né dimostra che essa sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, al ricorso e non può essere conferita successivamente alla sua elaborazione. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha ritenuto non necessario adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, contenente elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina il collegamento telematico tra procura separata e atto, ma non elimina, secondo il TAR, l'esigenza che la procura contenga elementi specifici sull'oggetto della controversia e sia preesistente o coeva al ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è imposto quando il difensore non presenzia all'udienza o alla camera di consiglio, rinunciando implicitamente al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quelle richiamate in tema di procura.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il TAR, di rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando la sua esistenza costituisce requisito di ammissibilità del ricorso da possedere al momento della proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa alla Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare in modo specifico l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una delega generica al riconoscimento di una posizione sostanziale non soddisfa tale requisito.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa per ciò solo una procura speciale apposta in calce: il collegamento telematico tra i documenti non supplisce alla mancanza di elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La mancanza o inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., quando il requisito non sussiste al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina applicabile era oggetto di indirizzi interpretativi già esistenti e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente, potendo adottare una condotta processuale cautelativa; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non determina, da sola, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, l'assenza può integrare rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, sicché non è necessariamente dovuto l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDecadenza e tardività

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