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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il provvedimento della CUC (Centrale unica di committenza) del Comune di Vastogirardi, comunicato a mezzo p.e.c. in data 23 gennaio 2026, che ha disposto la esclusione del ricorrente Consorzio Stabile Impero dalla "procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati" (CIG: B803187301); 2) il Verbale di Gara n. 5 del 18.12.2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto l'offerta economica del Consorzio ricorrente "non conforme a quanto disposto dal Disciplinare di Gara" e ne ha proposto l'esclusione; 3) tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi inclusi, per quanto di ragione, il Disciplinare di gara, se interpretato nel senso di comminare la esclusione, per il mancato utilizzo dello schema di modello di offerta economica formulato negli atti di gara; 4) il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di Ekorec s.r.l. se, medio tempore, intervenuto; nonché per l’accertamento del diritto del Consorzio ricorrente all’ammissione ed all’aggiudicazione della procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e), c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, disposta per la mancata presentazione del modello di offerta economica previsto dal disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, che aveva ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, è stato escluso dopo l'apertura dell'offerta economica perché, nella busta C, non aveva inserito il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante e richiesto dal punto 17 del disciplinare a pena di esclusione. Aveva invece prodotto una relazione economica sottoscritta, contenente il ribasso percentuale, la stima dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, del principio di tassatività delle cause di esclusione, dei principi di proporzionalità e di divieto di aggravamento del procedimento, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità e sviamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e del punto 17 del disciplinare, sostenendo che la relazione economica contenesse tutti gli elementi sostanziali richiesti. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e massima partecipazione, sostenendo l'ammissibilità del soccorso istruttorio sull'offerta economica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato il punto 17 del disciplinare nel senso che esso richiedeva distintamente, a pena di esclusione, la presentazione dell'offerta economica di ribasso predisposta secondo il modello allegato e, solo per accelerare la verifica dell'anomalia, l'allegazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La relazione economica prodotta dal ricorrente riportava dati dai quali erano ricavabili il ribasso, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, ma non conteneva le attestazioni e dichiarazioni di impegno previste dal modello: in particolare, non costituiva una puntuale dichiarazione negoziale vincolante verso la stazione appaltante. Offerta economica e giustificazioni non sono fungibili, anche se le seconde contengono informazioni coincidenti con quelle della prima. L'art. 108, comma 9, è stato ritenuto confermativo dell'obbligo di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali, ma non idoneo a sanare la mancata presentazione dell'offerta economica nel suo complesso. La mancata produzione del documento richiesto a pena di esclusione integra una carenza sostanziale dell'offerta e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, neppure mediante il soccorso istruttorio procedimentale. Il principio di tassatività invocato dal ricorrente è stato ritenuto non pertinente, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, secondo la lettura accolta dal TAR, riferisce tale principio alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, relative ai requisiti generali, e non impedisce alla lex specialis di prescrivere specifici adempimenti essenziali dell'offerta a pena di esclusione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.500,00, oltre IVA e CPA, per ciascuna delle due parti resistenti costituite.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 36/2023

    Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95

    Il principio di tassatività previsto dalla norma riguarda le cause di esclusione relative ai requisiti generali di partecipazione di cui agli artt. 94 e 95 e non impedisce alla lex specialis di prescrivere, a pena di esclusione, la presentazione di un documento essenziale dell'offerta economica.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023

    Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale

    La disposizione individua il contenuto obbligatorio dell'offerta economica; nel caso esaminato, la mancata presentazione dell'offerta economica non poteva essere compensata dalla produzione di una relazione contenente dati sui costi.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

    L'offerta economica costituisce un impegno vincolante del concorrente verso la stazione appaltante per il periodo previsto dalla lex specialis o, in mancanza, per centottanta giorni.

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale applicabile alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede a pena di esclusione la presentazione dell'offerta economica secondo un modello che contiene dichiarazioni e impegni del concorrente, la mancata produzione del modello o di un documento sostanzialmente equivalente comporta l'esclusione, anche se altra documentazione consente di ricavare il ribasso e gli elementi economici dell'offerta.
  • L'offerta economica e le giustificazioni relative alla congruità dell'offerta sono documenti distinti e non fungibili: le giustificazioni illustrano costi e voci economiche, mentre l'offerta economica esprime il ribasso e l'impegno negoziale vincolante del concorrente verso la stazione appaltante.
  • La carenza sostanziale derivante dalla mancata presentazione dell'offerta economica non è sanabile mediante soccorso istruttorio, neppure quando i dati economici essenziali siano desumibili da documenti diversi già prodotti dal concorrente.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, secondo l'interpretazione accolta nella decisione, riguarda le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e non esclude che la lex specialis sanzioni con l'esclusione l'omissione di un documento essenziale dell'offerta economica, quando la prescrizione sia chiara e funzionale alla formazione dell'impegno contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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