Sentenza n. 6904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti del concorso per il reclutamento di docenti, nella parte in cui non consentivano la partecipazione ai candidati privi, entro il termine previsto, di un titolo estero di abilitazione riconosciuto in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano gli atti del concorso indetto con decreto del 16 febbraio 2018, deducendo che l’esclusione derivante dal mancato riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione sul sostegno entro il 31 maggio 2017 determinasse una disparità di trattamento rispetto ai candidati che stavano conseguendo il medesimo titolo in Italia e ai quali era consentito completare il percorso entro il 30 giugno 2018. Sostenevano inoltre di essere già in possesso del Nivel I, ritenuto abilitante, e di essere in fase di conseguimento del Nivel II. In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo indefettibile il possesso dell’abilitazione entro il termine previsto e insussistente un affidamento tutelabile o un effetto di consolidamento derivante dall’ammissione con riserva. In appello gli interessati riproponevano le censure di merito e contestavano anche il rigetto della domanda di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, evidenziando di essere stati ammessi con riserva, di avere superato il concorso, di essere stati immessi in ruolo, di avere superato l’anno di prova e di essere stati definitivamente stabilizzati. Rilevavano altresì l’esaurimento delle graduatorie e l’assenza di candidati utilmente collocabili. La richiesta di rinvio per proporre motivi aggiunti veniva precisata come subordinata alla mancata definizione del giudizio sulla base degli atti già presenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello relativo alla sopravvenuta carenza d’interesse e ha riformato la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile per difetto d’interesse il ricorso di primo grado. Il Collegio ha dato atto che il possesso dell’abilitazione all’insegnamento costituiva requisito indefettibile e che, originariamente, gli appellanti non possedevano entro il termine previsto un titolo riconosciuto in Italia; tale questione, tuttavia, non era più decisiva. L’ammissione cautelare, il superamento del concorso, l’inserimento in graduatoria, l’immissione in ruolo, il superamento dell’anno di prova, la stabilizzazione definitiva e il successivo esaurimento delle graduatorie avevano prodotto una situazione amministrativa e lavorativa ulteriore, non direttamente disciplinata né necessariamente travolta dalla precedente pronuncia di merito. Tali vicende avevano determinato una cesura causale rispetto alla procedura concorsuale originaria e il conseguimento del bene della vita perseguito. In assenza di una base giuridica legittimamente attivabile dall’Amministrazione per vanificare la posizione ormai consolidata, e non emergendo effetti sostanziali utili derivanti da una decisione di merito, l’interesse alla coltivazione del giudizio era venuto meno. La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse rientra inoltre nella disponibilità della parte secondo il principio dispositivo. L’accoglimento di tale motivo ha precluso l’esame delle ulteriori censure sull’illegittimità originaria dell’esclusione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.a.
La permanenza dell’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e deve essere valutata anche alla luce delle vicende sopravvenute nel corso del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza d’interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento orienta l’azione amministrativa di reclutamento e concorre a valutare gli effetti sostanziali delle vicende amministrative sopravvenute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso l’esclusione da una procedura concorsuale, il candidato ammesso con riserva supera la procedura, viene immesso in ruolo, supera il periodo di prova e viene definitivamente stabilizzato, tali vicende possono determinare una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio, anche se l’illegittimità originaria dell’ammissione o dell’esclusione non è stata accertata a favore del candidato.
- La stabilizzazione del rapporto di impiego costituisce una vicenda amministrativa ulteriore rispetto alla procedura concorsuale originariamente impugnata quando non sia direttamente disciplinata né imposta dalla precedente pronuncia giurisdizionale e quando si sia sviluppata attraverso una sequenza autonoma di atti dell’Amministrazione.
- L’interesse alla decisione di merito viene meno quando il candidato abbia conseguito il bene della vita perseguito e, per l’esaurimento della graduatoria e l’assenza di altri aspiranti utilmente collocabili, non risultino effetti sostanziali concretamente producibili da una pronuncia sulla legittimità originaria dell’esclusione o dell’ammissione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse rientra nella disponibilità della parte secondo il principio dispositivo; il giudice non deve disattenderla quando non emerga un’utilità concreta e attuale derivante dalla prosecuzione del giudizio.
- L’ammissione con riserva e la successiva stabilizzazione non rendono automaticamente legittima la posizione originariamente controversa, ma possono rendere improcedibile il giudizio quando la situazione lavorativa consolidata sia ormai distinta dalla procedura iniziale e manchi una base giuridica per la sua vanificazione.
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