Cassazione Penale, Sentenza n. 26288/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scalise impugnava la conferma delle condanne pronunciate nei capi A16, A18 e A19. Per il capo A16 (intermediazione nella vendita di 200 g di marijuana) censurava l'uso di un unico elemento indiziario (conversazione telefonica n.18048) da cui, a suo dire, sarebbero derivate doppie e speculative presunzioni sull'entità della cessione. Per il capo A18 contestava la valutazione probatoria relativa all'acquisto di 50 g di cocaina (argomentando che le intercettazioni fossero interpretate oltre il loro significato lessicale e prive di riscontri esterni). Per il capo A19 deduceva omessa motivazione rispetto a doglianze svolte in appello e, in generale, denunciava l'errata esclusione dell'ipotesi di speciale tenuità ex art.73, comma 5, DPR n.309/1990, lamentando l'assenza di prova certa sul peso e sul principio attivo della sostanza per i capi minori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non confrontassero adeguatamente il complesso probatorio valutato dai giudici di merito. La decisione di merito era fondata su un insieme di indizi convergenti: intercettazioni telefoniche tra gli imputati, localizzazioni GPS e celle telefoniche che collocavano Marchinares dai soggetti coinvolti, intercettazioni successive attestanti la cessione, l'acquisto e gli accordi per trasferte, nonché l'arresto in flagranza con 37 ovuli (116 g) e la consulenza tecnica che confermava il peso e l'elevata purezza della cocaina. La Corte ha inoltre osservato che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo travisamento o arbitrarietà. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art.192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al regime delle prove indiziarie: la Corte rileva che non sussiste doppia presunzione illegittima perché la valutazione si è basata su un insieme di indizi convergenti e non su un unico elemento isolato
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per denunciare omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di specificazione delle censure svolte in appello, quindi non valutabile
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Invocato in tema di speciale tenuità: la Corte ha ritenuto che la esclusione della tenuità fosse legittima in presenza di riscontri su peso e purezza per il capo A19 e di dialoghi intercettati corroborati da altre prove per i capi satelliti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare punto per punto il proprio rilievo con gli elementi del giudizio di merito; la genericità comporta quasi sempre l'inammissibilità.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo che emergano travisamento o arbitrio.
- La prova di reati di spaccio può reggersi su un sistema di indizi convergenti (intercettazioni, localizzazioni, riscontri temporali e comportamentali, arresti e consulenze tecniche): quando concorrono più elementi, la censura fondata su un singolo indizio isolato è debole.
- Per chiedere la qualificazione della fattispecie come "di particolare tenuità" ex art.73, comma 5 DPR 309/90 è necessario fornire elementi idonei a mettere in dubbio il dato ponderale o la consistenza della prova tecnica su peso e principio attivo; mere interpretazioni di conversazioni non sono sufficienti.
- La doglianza per omessa motivazione in appello è efficace solo se il ricorrente indica chiaramente quale specifico motivo di appello non sia stato esaminato e in quale modo ciò abbia leso la decisione; formule generiche non sono ammissibili.
- L'eccezione di doppia presunzione (due inferenze tratte dallo stesso dato) può essere superata se i giudici dimostrano che le conclusioni si fondano su plurimi elementi probatori e non su un'unica presunzione concatenata.
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