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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26288/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scalise impugnava la conferma delle condanne pronunciate nei capi A16, A18 e A19. Per il capo A16 (intermediazione nella vendita di 200 g di marijuana) censurava l'uso di un unico elemento indiziario (conversazione telefonica n.18048) da cui, a suo dire, sarebbero derivate doppie e speculative presunzioni sull'entità della cessione. Per il capo A18 contestava la valutazione probatoria relativa all'acquisto di 50 g di cocaina (argomentando che le intercettazioni fossero interpretate oltre il loro significato lessicale e prive di riscontri esterni). Per il capo A19 deduceva omessa motivazione rispetto a doglianze svolte in appello e, in generale, denunciava l'errata esclusione dell'ipotesi di speciale tenuità ex art.73, comma 5, DPR n.309/1990, lamentando l'assenza di prova certa sul peso e sul principio attivo della sostanza per i capi minori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non confrontassero adeguatamente il complesso probatorio valutato dai giudici di merito. La decisione di merito era fondata su un insieme di indizi convergenti: intercettazioni telefoniche tra gli imputati, localizzazioni GPS e celle telefoniche che collocavano Marchinares dai soggetti coinvolti, intercettazioni successive attestanti la cessione, l'acquisto e gli accordi per trasferte, nonché l'arresto in flagranza con 37 ovuli (116 g) e la consulenza tecnica che confermava il peso e l'elevata purezza della cocaina. La Corte ha inoltre osservato che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo travisamento o arbitrarietà. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    art.192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al regime delle prove indiziarie: la Corte rileva che non sussiste doppia presunzione illegittima perché la valutazione si è basata su un insieme di indizi convergenti e non su un unico elemento isolato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente per denunciare omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di specificazione delle censure svolte in appello, quindi non valutabile

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Invocato in tema di speciale tenuità: la Corte ha ritenuto che la esclusione della tenuità fosse legittima in presenza di riscontri su peso e purezza per il capo A19 e di dialoghi intercettati corroborati da altre prove per i capi satelliti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare punto per punto il proprio rilievo con gli elementi del giudizio di merito; la genericità comporta quasi sempre l'inammissibilità.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo che emergano travisamento o arbitrio.
  • La prova di reati di spaccio può reggersi su un sistema di indizi convergenti (intercettazioni, localizzazioni, riscontri temporali e comportamentali, arresti e consulenze tecniche): quando concorrono più elementi, la censura fondata su un singolo indizio isolato è debole.
  • Per chiedere la qualificazione della fattispecie come "di particolare tenuità" ex art.73, comma 5 DPR 309/90 è necessario fornire elementi idonei a mettere in dubbio il dato ponderale o la consistenza della prova tecnica su peso e principio attivo; mere interpretazioni di conversazioni non sono sufficienti.
  • La doglianza per omessa motivazione in appello è efficace solo se il ricorrente indica chiaramente quale specifico motivo di appello non sia stato esaminato e in quale modo ciò abbia leso la decisione; formule generiche non sono ammissibili.
  • L'eccezione di doppia presunzione (due inferenze tratte dallo stesso dato) può essere superata se i giudici dimostrano che le conclusioni si fondano su plurimi elementi probatori e non su un'unica presunzione concatenata.

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