Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26270/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dirigente medica aveva chiesto accertarsi il diritto, dopo valutazione positiva del collegio tecnico e maturazione del quinto anno di servizio effettivo, al conferimento di un incarico dirigenziale di alta specializzazione ex art. 27, lett. c), CCNL dirigenza sanitaria 8 giugno 2000, con decorrenza anteriore rispetto a quella effettivamente assegnata, nonché al relativo trattamento economico e alla fascia superiore dell’indennità di esclusività, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive o al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta in parte; in appello il gravame dell’ente era stato respinto. In cassazione l’ente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di legge, sostenendo che la normativa di settore non attribuisce automaticamente, al solo maturare del quinquennio e all’esito positivo della valutazione, il diritto all’incarico di maggiore consistenza retributiva, essendo invece necessario che il conferimento sia compatibile con l’assetto organizzativo, i posti disponibili, la copertura finanziaria e le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. La controparte ha anche sollevato eccezioni di rito su improcedibilità, estinzione e carenza di interesse, tutte respinte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’ente, ha cassato la sentenza d’appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso la causa nel merito rigettando le domande originarie della dipendente. Ha inoltre affermato che la soppressione dell’ente pubblico ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non comporta improcedibilità del giudizio di legittimità. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono state compensate in ragione della sopravvenienza dei precedenti giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Area della Dirigenza medica e veterinaria

    Gli incarichi di alta specializzazione, studio, ricerca, ispettivi, di verifica e controllo non sono dovuti automaticamente al solo superamento del quinquennio e alla valutazione positiva, ma rientrano in un sistema di conferibilità condizionato.

  • art. 5 CCNL dirigenza sanitaria 8 giugno 2000

    Richiamato dalla parte attrice per la pretesa della fascia superiore dell’indennità di esclusività; la Corte nega il fondamento della pretesa economica perché manca il presupposto del diritto all’incarico rivendicato.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992

    La disposizione, letta sistematicamente, non fonda un diritto automatico all’attribuzione dell’incarico di maggiore rilievo, ma si inserisce in un quadro di organizzazione dell’ente condizionato da assetto aziendale e risorse disponibili.

  • art. 15 ter d.lgs. n. 502 del 1992

    Gli incarichi sono conferiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale; quindi non vi è automatismo né corrispondenza necessaria tra numero di valutati positivamente e numero di incarichi da attribuire.

  • art. 28 CCNL 8 giugno 2000

    Le modalità di conferimento prevedono atto scritto e motivato, rosa di idonei e criteri/procedure aziendali; ciò esclude un’attribuzione automatica e generalizzata.

  • art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005

    Richiamato quale conferma della logica di conferimento degli incarichi nel quadro organizzativo e finanziario dell’ente.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Conferma il riparto tra poteri organizzativi della P.A. e disciplina contrattuale del rapporto e del trattamento economico.

  • art. 42, comma 9, Legge Regione Marche n. 19 del 2022

    La soppressione dell’ASUR e il subentro dell’AST di Ancona per la gestione liquidatoria non determinano di per sé l’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto prima della soppressione.

  • art. 305 c.p.c.

    Invocato dalla controricorrente per sostenere l’estinzione a seguito di asserita interruzione; la Corte esclude l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione nel giudizio di cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, accolto il ricorso, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per richiamare precedenti conformi senza ripetere integralmente la motivazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio per cui le scelte organizzative e finanziarie della P.A. devono assicurare il buon andamento dell’amministrazione.

  • art. 1362 c.c.

    Norma di ermeneutica contrattuale invocata dal ricorrente; la Corte ritiene errata la lettura della contrattazione collettiva compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; la Corte lo usa nel ragionamento sull’interpretazione complessiva del quadro normativo e contrattuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non trova applicazione, in linea generale, l’istituto dell’interruzione del processo per eventi sopravvenuti riguardanti una parte, sicché la soppressione o trasformazione dell’ente ricorrente non comporta automaticamente improcedibilità o estinzione del giudizio di legittimità quando il ricorso sia stato ritualmente proposto prima dell’evento.
  • In materia di dirigenza medica, il superamento del quinquennio di servizio con valutazione positiva del collegio tecnico non attribuisce di per sé un diritto soggettivo all’immediato conferimento di un incarico di alta specializzazione o comunque diverso dall’incarico professionale di base.
  • Il conferimento degli incarichi dirigenziali medici resta condizionato all’assetto organizzativo dell’ente, ai posti effettivamente disponibili, alla copertura finanziaria e alle procedure di selezione previste dalla contrattazione collettiva.
  • Le norme di legge e di contratto collettivo che disciplinano gli incarichi dirigenziali medici devono essere lette in modo sistematico, evitando interpretazioni che trasformino una facoltà organizzativa dell’amministrazione in un obbligo automatico di attribuzione.
  • La mancata attribuzione dell’incarico rivendicato esclude, di regola, anche le pretese economiche e risarcitorie fondate sul solo fatto del mancato conferimento, quando il diritto sostanziale all’incarico non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.