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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23773/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un lodo arbitrale che aveva condannato la società affittuaria al pagamento di canoni di affitto d'azienda asseritamente non corrisposti e di ulteriori somme a titolo risarcitorio in favore della concedente, rigettando le domande riconvenzionali della società affittuaria. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla società perché già cancellata dal registro delle imprese e ha ritenuto carente di interesse l'impugnazione proposta dagli ex soci quanto alle pretese creditorie rigettate nel lodo, reputando che con la cancellazione fosse intervenuta una rinuncia implicita alle mere pretese non risultanti dal bilancio finale di liquidazione. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2495 e 2312 c.c. e dell'art. 110 c.p.c., sostenendo che i soci avessero interesse a impugnare il lodo e che non vi fosse alcuna rinuncia inequivoca alle pretese creditorie della società; 2) omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il lodo avrebbe condannato la società a somme superiori a quelle domandate e anche per titoli non dedotti, oltre a censurare la questione dell'IVA sui canoni; 3) omessa/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., contestando la condanna risarcitoria relativa al costo per il riempimento della piscina e la relativa quantificazione; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c., per avere la corte territoriale condannato gli ex soci al risarcimento per lite temeraria senza adeguata motivazione e senza presupposti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società cancellata dal registro delle imprese, perché priva di capacità processuale e di valida procura speciale; ha rigettato il ricorso proposto personalmente dagli ex soci. Ha inoltre condannato il difensore che aveva sottoscritto il ricorso per la società estinta al pagamento delle spese del giudizio, rilevando che la procura conferita da soggetto estinto è inesistente e che l'attività processuale svolta ricade nella responsabilità del legale. Quanto ai motivi degli ex soci, la Corte ha ritenuto corretta la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione/interesse, perché la cancellazione della società di persone comporta successione dei soci solo nei rapporti residui e non nelle mere pretese o nei crediti incerti o illiquidi non compresi nel bilancio di liquidazione, specie quando il rapporto è contrattuale e la pretesa era già conoscibile. Ha poi escluso che vi fosse ultrapetizione, osservando che la domanda originaria già includeva la richiesta della somma diversa maggiore o minore risultante dal giudizio; ha reputato inammissibili le censure sulla condanna risarcitoria e sulla quantificazione del danno perché risolte in una mera diversa lettura del merito e non confrontate con la motivazione effettiva; infine ha considerato infondato il motivo sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., essendo stata motivata la colpa grave nella proposizione di doglianze inammissibili e di questioni di merito mascherate da nullità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale; i rapporti residui si trasferiscono ai soci solo nei limiti consentiti dalla disciplina dell'estinzione.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato in tema di effetti della cancellazione delle società di persone e di successione dei soci nei rapporti non definiti.

  • art. 110 c.p.c.

    in caso di estinzione della parte nel corso del giudizio, la prosecuzione o riassunzione avviene nei confronti o da parte dei successori.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotto per denunciare violazione di legge, ma le censure sono state valutate come non autosufficienti o inammissibili.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità processuali, ma senza effettiva corrispondenza alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha osservato che, per il regime applicabile, il vizio motivazionale non era dedotto correttamente nei termini richiesti.

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vale anche rispetto al lodo arbitrale; nel caso concreto non vi era ultrapetizione perché la domanda includeva la maggiore somma risultante dal giudizio.

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato in tema di impugnazione del lodo; la Corte ribadisce che l'impugnazione davanti alla corte d'appello non può tradursi in un riesame del merito.

  • art. 823, n. 5 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità del lodo in relazione alla motivazione; la censura è stata però ritenuta sostanzialmente meramente di merito.

  • art. 1218 c.c.

    invocato per contestare la condanna risarcitoria, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in fatto e non idonee a scalfire la motivazione impugnata.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno, ma la contestazione è stata reputata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata è legittima quando l'impugnazione è proposta con colpa grave, specie ove siano dedotte censure inammissibili o meramente reiterative del merito.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La cancellazione volontaria di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e fa venir meno la capacità processuale della società; l'impugnazione di una decisione resa nei suoi confronti deve essere proposta dai soci o nei confronti dei soci, se e nei limiti in cui siano successori nei rapporti trasferibili.
  • La successione dei soci della società estinta riguarda solo i beni e i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione e le obbligazioni ancora inadempiute; non si estende alle mere pretese creditorie o ai crediti incerti o illiquidi non coltivati dal liquidatore, che possono ritenersi implicitamente rinunciati.
  • In presenza di una pretesa di fonte contrattuale già nota alla società, la scelta di chiudere la liquidazione senza coltivare il credito consente di presumere la rinuncia alla pretesa stessa, con conseguente difetto di legittimazione dei soci a farla valere in giudizio.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se l'atto introduttivo conteneva una richiesta formulata anche per la somma diversa, maggiore o minore, risultante dall'esito del giudizio.
  • La critica in cassazione deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: sono inammissibili le doglianze che ignorano il percorso argomentativo decisivo o che si risolvono in una mera diversa lettura del merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere confermata quando il giudice di merito abbia motivato la colpa grave nella proposizione di impugnazioni inammissibili o sostanzialmente dilatorie; l'apprezzamento di tale profilo è tendenzialmente insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la corte di merito deve essere censurata per i propri vizi di decisione e di motivazione, non attraverso una contestazione diretta del merito del lodo come se si trattasse di un nuovo giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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